Il decreto fiscale 2019, in vigore dal 24 ottobre 2018, disciplina anche la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, estendendo l’istituto anche agli enti territoriali. In base all’art. 6, comma 16, D.L. n. 119/2018, infatti, “ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale”. L’applicazione della disciplina - sottolinea l’IFEL nella nota del 5 marzo 2019 - non appare agevole, poiché se da un lato la normativa sembra non lasciare ampi margini alla discrezionalità comunale, rimandando l’applicazione della disciplina comunale alle disposizioni generali dettate dall’articolo 6 per l’Agenzia delle entrate, dall’altro la sua applicazione “a posteriori” presenta qualche criticità, soprattutto relativamente ad alcuni termini processuali, che non possono essere derogati per via regolamentare. La decisione se aderire o meno alla definizione agevolata è rimessa alla scelta autonoma di ciascun ente, il quale, nel caso in cui intendesse intraprendere tale opzione, dovrà farlo mediante adozione di una delibera del Consiglio comunale (con essa, infatti, il Comune rinuncia alla riscossione delle sanzioni, degli interessi di mora e di parte del tributo - a seconda dello stato del giudizio - per i quali, in via generale, vale il principio dell’indisponibilità). Il termine (perentorio) per aderire alla definizione agevolata è indicato dalla legge in domenica 31 marzo e va quindi individuato nel 1° aprile 2019. Quali sono le controversie definibili Possono essere definite con modalità agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio). Rimangono, pertanto, escluse le controversie attinenti al canone di occupazione del suolo pubblico (la cui giurisdizione è rimessa al giudice ordinario); sono invece definibili le controversie relative al canone di pubblicità (la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141/2009). Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non è intervenuta pronuncia definitiva. La definizione è ammissibile, quindi, anche per i ricorsi non ancora depositati presso la segreteria della CTP, considerando che per importi inferiori a 50.000 euro il ricorso produce gli effetti del reclamo e deve essere depositato entro 120 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’ente impositore. Sospensione dei termini di impugnazione Il decreto fiscale dispone la sospensione di tutti i termini di impugnazione che scadono nel periodo 24 ottobre 2018-31 luglio 2019. Tale sospensione non opera negli stessi termini per il Comune. Il periodo di sospensione per le controversie comunali dovrà infatti decorrere dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio 2019. Questo poiché, in base ai principi generali, fino all’avvenuta approvazione del regolamento comunale non vi sono “controversie definibili” e il Comune non può riaprire termini già scaduti in assenza di una disposizione legislativa espressa in tal senso. Pertanto, se una sentenza è passata in giudicato nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e la data di approvazione del regolamento comunale, la relativa controversia non potrà accedere alla definizione agevolata delle liti.