La definizione agevolata delle controversie tributarie nelle quali è parte l’Agenzia delle entrate (chiusura liti pendenti), come introdotta dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 entra, finalmente, nel vivo. Mancava, infatti, un importante tassello e cioè la modulistica da utilizzare per aderire alla sanatoria. A tale proposito si ricorda che la definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio 2019, di una apposita istanza e il contestuale versamento dell’unica o prima rata degli importi dovuti (la rateazione è ammessa solo per importi superiori a 1.000 euro). Da più parti, specie nelle ultime settimane, si chiedeva una tempestiva pubblicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della modulistica per l’adesione, perché se è vero che mancano ancora più di tre mesi alla scadenza, ci sono situazioni in cui la presentazione dell’istanza può già essere più che opportuna. Dunque, con un provvedimento del 18 febbraio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la modulistica con le relative istruzioni di compilazione. Cerchiamo di capire meglio come è strutturato il modello e come va compilato ed inviato, precisando che, così come stabilito dalla norma, l’Agenzia delle entrate, nel provvedimento di approvazione, ha confermato che va presentato un modello (ed effettuato un autonomo versamento) per ogni controversia autonoma. Il modello per l’adesione La struttura del modello è simile a quella a suo tempo utilizzata per la precedente sanatoria sulle liti prevista dall’art. 11 del D.L. n. 50/2017 anche se è stata opportunamente modificata per tener conto delle tante differenze tra quella definizione e l’attuale, a partire dalla scontistica ora prevista (a tale proposito, nelle istruzioni viene confermato che la costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 24 ottobre 2018 con la conseguenza che lo sconto del 10% — spettante per i ricorsi pendenti in primo grado — opera anche in caso di pendenza al 24 ottobre dei termini per la riassunzione o del giudizio di rinvio). In particolare, il modello di domanda si compone: 1) del frontespizio, riguardante l’informativa sul trattamento dei dati personali; 2) delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare: - il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; - la controversia tributaria oggetto di definizione; - l’atto impugnato; - l’importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento. Frontespizio Rispetto alla precedente definizione agevolata ci sono poche novità. Vanno indicati i dati utili ad identificare: - l’Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all’istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione, (va indicato, infatti, il “codice Ufficio”); - il contribuente; - eventuali soggetti che presentano la domanda per conto del contribuente. Sezione dedicata alla definizione della controversia Il cuore del modello è la sezione in cui vanno indicati i dati per definire la controversia. A tale proposito, si evidenza che il modello di quest’anno vale sia per definire le liti pendenti (art. 6, D.L. n. 119/2018), sia per sanare le pendenze da parte delle ASD e SSD (art. 7, D.L. n. 119/2018). Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, infatti, è stata prevista una specifica definizione agevolata (con regole proprie) delle liti pendenti in cui sono parte in causa le ASD e SSD. A loro, quindi, viene dedicata una specifica sezione in cui vanno indicate l’ammontare delle imposte IRES e/o IRAP contestate. Inoltre, per tali soggetti vanno compilati i campi “Valore delle sanzioni contestate” (a prescindere che siano o meno collegate a tributi) e “Valore degli interessi contestati”. Tornando alla chiusura delle liti per tutti i contribuenti, particolare attenzione va posto alla compilazione del campo “Valore della controversia”. Infatti, è questo il punto di partenza sul quale applicare gli eventuali sconti a seconda del tipo di lite in essere, del grado di giudizio e dell’eventuale esito intermedio. Allora, vale la pena di ricordare che per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992). Da ricordare, inoltre, che qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. In tal caso, nella colonna “Importo lordo dovuto” va indicato zero. Come anche che tra gli importi scomputabili non vi rientrano gli aggi della riscossione. Un’ultima particolarità riguarda il caso in cui le somme interessate dalla controversia sono stati oggetto di rottamazione bis (art. 1, D.L. n. 148/2017): in tal caso, infatti, la norma subordina il perfezionamento della definizione della controversia al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle rate di luglio/settembre/ottobre 2018 non versate. A tale proposito, è stata prevista un apposito campo che deve essere compilato obbligatoriamente per indicare l’avvenuto pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle suddette residue somme. Presentazione del modello Riguardo alle modalità di presentazione del modello va detto che la sua trasmissione telematica va effettuata: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; b) incaricando un intermediario abilitato; c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza. Inoltre, non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata. Versamento delle somme dovute Per quanto riguarda il versamento, nel provvedimento si specifica che, con una prossima risoluzione, saranno resi noti gli appositi codici tributo da indicare nel modello F24, senza alcuna possibilità di effettuare compensazioni.