Stop alle liti tributarie se il contribuente dice al giudice di voler aderire alla pace fiscale. Almeno fino al 10 giugno 2019. Dopodiché, se entro tale data la parte privata deposita copia della domanda di definizione agevolata, il contenzioso resterà sospeso fino al 31 dicembre 2020, per poi estinguersi al perfezionamento della sanatoria. Con l'ordinanza interlocutoria n. 1530 del 21 gennaio 2019 la Corte di Cassazione fornisce una delle prime applicazioni, a livello di legittimità, all'articolo 6, comma 10 del dl n. 119/2018. Il decreto fiscale ha introdotto diverse forme di «pacificazione» tra fisco e contribuenti. Inclusa la possibilità, per cittadini e imprese, di chiudere in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti nei confronti dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 6, comma 10 del dl stabilisce che le cause definibili non sono sospese in automatico, ma solo a richiesta del contribuente che manifesta l'intenzione di avvalersi della sanatoria. Da qui lo stop fino al 10 giugno 2019, che si estenderà a tutto il 2020 laddove nel frattempo il contribuente presenti al giudice copia dell'istanza di adesione alla procedura e dei versamenti degli importi dovuti (o della prima rata).