È possibile definire in modo agevolato i processi verbali di constatazione (PVC), presentando una dichiarazione integrativa, o una prima dichiarazione in caso di omessa dichiarazione, e versando per intero le imposte autoliquidate, senza applicare le sanzioni collegate al tributo e gli interessi eventualmente dovuti. Quali PVC possono essere regolarizzati >Per accedere alla definizione agevolata è necessario che: 1. i PVC siano consegnati entro il 24 ottobre 2018; 2. alla stessa data: - non siano stati notificati avvisi di accertamento; - non siano stati ricevuti inviti al contraddittorio. Sono regolarizzabili le violazioni contestate nel verbale in materia di: - imposte sui redditi e relative addizionali; - contributi previdenziali; - ritenute; - imposte sostitutive; - IRAP; - imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE); - imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (IVAFE); - IVA; - violazioni relative a indebite compensazioni di crediti agevolativi; - se per le violazioni contestate con il PVC è stato notificato un avviso di accertamento successivamente al 24/10/2018 anche laddove il medesimo sia stato oggetto di istanza di accertamento con adesione, impugnazione, invito al contraddittorio, invito o questionario, a condizione che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del PVC. Non ostano alla definizione del PVC le presentazioni di: - istanza per l’accertamento con adesione fatta dal contribuente a seguito di accessi, ispezioni o verifiche; - memorie difensive. In caso di avvenuto utilizzo del ravvedimento operoso per regolarizzare alcuni rilievi del PVC, è possibile avvalersi della definizione agevolata per regolarizzare le restanti violazioni contestate. È possibile definire i periodi di imposta per i quali non sono ancora scaduti i termini per la notifica degli avvisi di accertamento. Si tiene conto del raddoppio dei termini in caso di redditi prodotti in paradisi fiscali e per le violazioni da Quadro RW. Quali sono le scadenze per la definizione agevolata dei PVC I soggetti interessati devono attenersi alle scadenze che seguono per la presentazione della dichiarazione integrativa e dei successivi versamenti: - 31 maggio 2019: presentazione della dichiarazione integrativa; - 31 maggio 2019: versamento delle imposte in unica soluzione. In caso di rateizzazione il versamento deve essere effettuato in rate trimestrale, fino a un massimo di 20. Per le rate relative al 2019 i versamenti devono essere effettuati: - prima rata: entro il 31 maggio 2019; - seconda rata: entro il 1° luglio 2019; - terza rata: entro il 30 settembre 2019; - quarta rata: entro il 31 dicembre 2019. Come procedere alla definizione agevolata dei PVC Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve: 1. verificare che non sussistano cause ostative alla definizione del PVC; 2. presentare una dichiarazione integrativa per ciascuna delle annualità contestate nel PVC, includendovi solo i maggiori imponibili, le maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni contestate. Nella dichiarazione integrativa va barrata la casella “correttiva nei termini” anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria. È possibile definire anche una sola delle annualità contestate nel PVC. Se il PVC è stato consegnato a soggetti in regime di trasparenza (artt. 5, 115 e 116, TUIR), la dichiarazione integrativa può essere presentata anche dai soggetti partecipanti per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi da partecipazione a essi imputabili. In tal caso, il soggetto trasparente deve tempestivamente fornire ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all’interno di vari quadri della relativa dichiarazione. 3. calcolare in autoliquidazione le imposte dovute. Non è ammesso l’utilizzo delle perdite fiscali pregresse a scomputo dei maggiori imponibili integrati a meno che non siano state già utilizzate nella dichiarazione originaria; 4. versare le imposte relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo di imposta oggetto di contestazione e risultanti dalle dichiarazioni presentate, senza l’applicazione di interessi e/o sanzioni: - in unica soluzione; - con rate trimestrali scadenti al termine di ogni trimestre solare, per un massimo di 20 rate, di pari importo, maggiorate degli interessi legali a partire dal 1° giugno 2019; - senza la possibilità di operare compensazioni. Il versamento va effettuato con Mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E/2019. Codice Descrizione PF01 IRPEF - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF02 IRES - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF03 IVA - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF04 RITENUTE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF05 IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF06 IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF07 ALTRE IMPOSTE DIRETTE E SOSTITUTIVE - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF08 ALTRI TRIBUTI ERARIALI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 PF09 RECUPERO CREDITI D'IMPOSTA DA AGEVOLAZIONI - Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione - del DL n. 119/2018 Per i debiti relativi a risorse proprie UE (art. 2, par. 1, lett. a), decisione 2014/35/UE, Euratom del Consiglio, del 26/05/2014), occorre versare anche gli interessi di mora ex art. 114, par. 1, Reg. UE 952/2013. 5. In caso di mancato perfezionamento della definizione agevolata (per mancata presentazione della dichiarazione o mancata effettuazione del versamento nei termini previsti), attendere dal competente ufficio la notifica degli atti relativi alle violazioni constatate e verificare che dagli importi richiesti con tali atti siano state dedotte le somme eventualmente pagate per la sanatoria. Sono applicabili le disposizioni sul lieve inadempimento in caso di tardivi versamenti delle rate. Proroga dei termini per gli accertamenti Sono prorogati di 2 anni i termini per la notifica degli avvisi di accertamento per i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei PVC, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione integrativa per la definizione di tali atti.