Con l’avvicinarsi della scadenza del 31 maggio 2019, per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC), come introdotta decreto fiscale 2019 (art. 1, D.L. n. 119/2018) l’Agenzia delle Entrate diffonde, con la circolare n. 7/E del 9 aprile 2019, importanti chiarimenti. Si chiude, dunque, il cerchio dopo che la stessa Agenzia aveva definito le modalità operative della sanatoria con il provvedimento 23 gennaio 2019. Definizione di singoli periodi d’imposta, ma non di singoli tributi Spesso i PVC contengono rilievi che si riferiscono a più tributi e a più periodi d’imposta. In questo caso, sorge il dubbio su cosa è possibile definire. A tale proposito, l’Agenzia chiarisce che è possibile definire anche un singolo periodo d’imposta tra quelli oggetto di PVC, ma non c’è libertà di scelta sui singoli tributi. In altri termini, una volta optato per la definizione di un singolo periodo d’imposta, dovranno essere oggetto di definizione tutti i tributi su cui sono stati effettuati rilievi. Ad esempio Se in un processo verbale sono state constatate violazioni ai fini di imposte sui redditi, IRAP ed IVA per ciascuno dei periodi di imposta oggetto dell’attività istruttoria esterna (per esempio 2014, 2015 e 2016), il contribuente può definire in via agevolata anche un solo periodo di imposta (per esempio il 2015), ma tale definizione deve necessariamente riguardare tutti i tributi (imposte sui redditi, IRAP ed IVA) oggetto di constatazione con riguardo al periodo di imposta scelto. Resta comunque inteso che per gli altri periodi d’imposta non definiti, l’ufficio procederà secondo le vie ordinarie. Non definibili i PVC che non consentono la quantificazione delle imposte Un ulteriore aspetto su cui è stata fatta luce riguarda i casi in cui, nel PVC, sono stati effettuati rilievi che non contengono elementi sufficienti a determinare il maggiore imponibile e la maggiore imposta correlata ai rilievi formulati. In questi casi, poiché la definizione agevolata presuppone la presenza all’interno del processo verbale di constatazione di risultanze elaborate in maniera compiuta e di elementi sufficientemente idonei a determinare il maggiore imponibile e la maggiore imposta è evidente che non sarà possibile accedere alla sanatoria. Affinché si possa fruire della definizione agevolata, quindi, il processo verbale deve evidenziare un contenuto minimo necessario che consenta al contribuente di determinare autonomamente gli importi da dichiarare e da versare ai fini della procedura di regolarizzazione. In definitiva, la definizione agevolata è ammessa se nel processo verbale sono constatati rilievi che offrono elementi puntuali per la determinazione degli importi dovuti. Ciò premesso, dall’ambito di applicazione della norma resta escluso tutto ciò che, pur appartenendo al processo verbale di constatazione, non ha diretta attinenza con quanto può formare oggetto della definizione agevolata, in quanto non rientra tra le categorie di violazioni definibili ovvero non rientra nel concetto di contenuto “integrale” del verbale. Pertanto, non possono essere definiti i PVC che, oltre alla constatazione di violazioni ben individuate o di risultanze che conducono in maniera univoca alla determinazione degli importi da dichiarare e da versare, contengono anche circostanze, fatti o altri elementi, non formalizzati ancora nella constatazione di specifici rilievi e per i quali la relativa sussistenza viene rimessa al vaglio del competente ufficio. Nota bene Seguendo tale ragionamento, secondo l’Agenzia delle Entrate, non sono agevolabili i rilievi in materia di abuso del diritto o elusione fiscale (art. 10-bis, legge n. 212/2000). Rapporti tra definizione agevolata e raddoppio dei termini Nella circolare n. 7/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ricorda che - ai fini dell’individuazione dei periodi di imposta definibili - si deve tener conto anche della norma (art. 1, comma 132, legge n. 208/2015) secondo cui, al ricorrere di determinati presupposti, è consentito il raddoppio dei termini di decadenza (articoli 43, D.P.R. n. 600/1973 e 57, D.P.R. n. 633/1972) relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa una violazione che comporta la denuncia penale per alcuni dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000. A tale proposito, rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre, ordinanza Cass. 19 gennaio 2018, n. 1425), si afferma che tale raddoppio dei termini non vale ai fini IRAP. Pertanto, se all’interno di un PVC è stata rilevata una violazione IRAP per un periodo di imposta “raddoppiato”, al contribuente è consentito procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo la suddetta violazione IRAP dalla procedura di regolarizzazione, poiché per tale periodo di imposta i termini di decadenza dell’attività di accertamento, con esclusivo riguardo all’IRAP, risultano scaduti. Inoltre, sempre in tema di raddoppio dei termini, per l’individuazione dei periodi di imposta definibili occorre considerare anche la norma in materia di black list (art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009): in pratica, rientrano nella definizione agevolata anche le violazioni dichiarative inerenti ai redditi derivanti dalle attività depositate e dalle somme detenute in Paesi cosiddetti black list e non dichiarati nei periodi d’imposta a partire dal 2009, in caso di dichiarazione presentata, ovvero dal 2007, in caso di omessa presentazione della dichiarazione.