Via libera alla definizione degli avvisi di accertamento, anche se il contribuente ha proposto ricorso dopo il 24 ottobre 2018. Non occorre inoltre rimuovere la violazione formale in tutti i casi di errata applicazione del reverse charge nonché nell’ipotesi di detrazione Iva operata in eccesso rispetto alla aliquota di legge. Sono alcuni dei chiarimenti proposti dai rappresentanti delle Entrate nel forum organizzato ieri a Roma dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Ai sensi dell’articolo 2 decreto legge 119/18, era possibile definire gli avvisi di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018, a tale data non ancora impugnati. La definizione doveva avvenire entro il 23 novembre 2018 ovvero, se successivo, entro il termine per la proposizione del ricorso. Il vantaggio consisteva nell’azzeramento di sanzioni e interessi. Il provvedimento direttoriale di attuazione delle Entrate ha tuttavia inopinatamente previsto che se il contribuente, successivamente al 24 ottobre, ha compiuto atti incompatibili con la definizione, quali la presentazione di una istanza di accertamento con adesione o la proposizione del ricorso, la sanatoria sarebbe stata preclusa. Si tratta di una evidente forzatura interpretativa, non suffragata dal testo di legge. A ciò si aggiunga che, in attesa delle necessarie istruzioni, molti contribuenti, a ridosso dell’entrata in vigore della norma, hanno correttamente ritenuto di prevenire il consolidamento dell’accertamento, attraverso per l’appunto il procedimento di adesione o il ricorso. Se dovesse essere confermata la risposta fornita dalle Entrate al forum del Cndcec, la definizione effettuata dal soggetto che ha proposto ricorso sarà comunque considerata valida, nel rispetto del principio di buona fede. Ovviamente, a maggior ragione la sanatoria sarà ammissibile se è stata trasmessa istanza di accertamento con adesione dopo il 24 ottobre 2018. Al più, sarà opportuno rinunciarvi con apposita comunicazione. Molto attese erano le indicazioni sulla sanatoria delle irregolarità formali, per le quali è in arrivo la circolare esplicativa. In proposito, le Entrate hanno confermato che vi rientrano sia le violazioni dei contribuenti che quelle degli intermediari e dei sostituti d’imposta. Sono quindi sanabili, tra l’altro, i ritardi nella trasmissione delle dichiarazioni tributarie ma non le omissioni delle stesse che invece incidono sulla determinazione della base imponibile. Disco rosso anche all’omessa trasmissione delle Cu, per la medesima ragione. Il condono inoltre riguarderà anche le violazioni commesse nella trasmissione dei dati della tessera sanitaria. Sotto il profilo dell’obbligo della rimozione della violazione, si conferma che non occorre fare nulla nei casi di violazione della normativa sul reverse charge, a condizione che l’imposta sia stata regolarmente assolta. Lo stesso vale nell’ipotesi di avvenuta detrazione di Iva maggiore di quella di legge, sempre che il cedente abbia assolto il tributo (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/97). Vanno invece rimossi entro il 2 marzo 2020, con l’effettuazione corretta dell’adempimento, ad esempio l’omessa o errata risposta a questionario e l’omessa presentazione della comunicazione di variazione dati, ex articolo 35, Dpr 633/72. Apertura inoltre sulla possibilità di sanare il mancato esercizio di opzioni, quale ad esempio l’omessa comunicazione della proroga dei contratti di locazione ai fini della prosecuzione della cedolare secca. Sulle liti pendenti, le Entrate confermano l’esclusione di tutte le controversie sull’iscrizione a ruolo di imposte dichiarate e non versate, anche laddove sia eccepita l’intervenuta decadenza del termine di legge.