Ctr Campania - Sentenza n. 80/18/2019 È nullo l’avviso di accertamento se la disposizione di servizio prodotta in giudizio per dimostrare l’esistenza della delega di firma su contestazione del ricorrente è troppo generica. È infatti illegittima la delega rilasciata “in bianco”, cioé senza l’indicazione nominativa del soggetto che può sottoscrivere gli atti e priva di una benché minima motivazione. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Campania con la sentenza n. 80/18/2019 (presidente Ghionni, relatore Cirelli), in controtendenza rispetto al recente mutamento della giurisprudenza di legittimità per cui la delega di firma non deve essere né nominativa, né temporanea. IL FATTO La pronuncia trae origine da un ricorso proposto da un avvocato contro un avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario delegato dal direttore della direzione provinciale delle Entrate di Napoli, sulla base di una asserita delega non allegata. Costituitosi in giudizio, l’ufficio dell’Agenzia produceva un ordine di servizio generico che non riportava il nominativo del funzionario delegato, ma prorogava semplicemente le deleghe conferite in precedenza a 40 funzionari non individuati. Tuttavia, la Ctp di Napoli non accoglieva la contestazione del ricorrente. Pertanto, il contribuente proponeva appello contro la sentenza di primo grado davanti alla Ctr Campania per violazione dell’articolo 42 del Dpr 600/73 nella parte in cui aveva riconosciuto valida la delega nonostante l’ordine di servizio prodotto dall’ufficio fosse generico e non riportasse il nominativo del funzionario delegato. LA DECISIONE DELLA CTR CAMPANIA Nell’accogliere l’appello, i giudici regionali della Campania hanno ritenuto fondata la motivazione del ricorso del contribuente, precisando che, in forza dell’articolo 42 del Dpr 600/73, è illegittimo l’avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario non delegato nominativamente. E questo, anche alla luce di quanto ribadito più volte dalla Corte suprema, secondo cui è nulla la delega di firma in bianco poiché non consente al contribuente di verificare agevolmente la legittimità dei poteri (tra le altre, l’ordinanza di Cassazione 12960/2017). Secondo tale orientamento di legittimità, infatti, la delega è nulla quando fatta a un soggetto “incerto”, dal momento che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento. Tutto ciò rende difficoltoso il controllo da parte del contribuente con la conseguenza che, essendo la firma un elemento espressamente previsto a pena di nullità, l’accertamento così emesso è illegittimo. La stessa giurisprudenza di legittimità, però, ha fatto un passo indietro in tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte di funzionari delegati, adottando un’interpretazione “pro Fisco”. Ad esempio, con la sentenza n. 8814 depositata il 29 marzo 2019, la Corte ha affermato che l’accertamento è valido anche se la delega al funzionario che sottoscrive l’atto impositivo non è nominativa. Secondo la pronuncia, sarebbe sufficiente, infatti, un ordine di servizio che individua la qualifica dell’impiegato delle Entrate tenuto a provvedere, laddove il contribuente potrà poi verificare se c’è corrispondenza fra chi sottoscrive l’atto e il destinatario dell’incarico. E ciò perché si tratta di una mera delega di firma e non di competenza.