Tra i diversi interventi previsti dal DDL Bilancio 2024, vi è la detassazione dei fringe benefit e dei premi di risultato. Fringe benefit - Si ricorda che si definiscono fringe benefit i beni e i servizi che il datore di lavoro può concedere, in varie forme, ai propri dipendenti o ai loro familiari. Nello specifico, si tratta di erogazioni in natura, il cui controvalore monetario (il c.d. “valore normale”) costituisce reddito e deve, pertanto, essere assoggettato tanto a contribuzione previdenziale quanto a prelievo fiscale. Com’è noto, la disciplina di riferimento contenuta nell’articolo 51 del TUIR, ha subito nel corso degli anni diverse modifiche. Da ultimo la legge n. 85/2023 di conversione del D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro), ha previsto l’aumento della soglia dei fringe benefit esenti a 3.000,00 euro, ma soltanto per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la soglia prevista dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, ossia 258,23 annui. Nello specifico, il D.L. n. 48/2023, all’articolo 40, prevede che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000,00, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il DDL Bilancio 2024, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, prevede che, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000,00 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il summenzionato limite di euro 1.000,00 è elevato ad euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR. Sul punto si ricorda che, il richiamato articolo 12 chiarisce che, sono considerati fiscalmente a carico i figli che hanno un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato ad euro 4.000,00. Il summenzionato limite, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli. Premi di risultato - Con riguardo ai premi di risultato il DDL Bilancio 2024 prevede che, per i premi e le somme erogate nel 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5 per cento. In merito a quanto appena evidenziato si evidenzia che già la legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), aveva confermato nell’anno 2023 la riduzione al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva. Si rammenta che, originariamente ai sensi dell’articolo 1, comma 182, della legge di Stabilità 2016, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (5 per cento per il 2023 e 2024) entro il limite di importo complessivo di 3.000,00 euro lordi (innalzato a 4 mila euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro), i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Tali disposizioni trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000,00.