Nel disegno di legge di Bilancio 2024 viene confermato il “trattamento integrativo speciale”, previsto originariamente dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023), per i lavoratori dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale da applicarsi limitatamente alla retribuzione corrisposta per prestazioni di lavoro notturno e per straordinari festivi. Questa misura si annovera tra quelle che riducono il cuneo fiscale, ovvero il delta tra costo del lavoro e retribuzione netta. Oltre a questa funzione questa misura appare volta a “premiare” i lavoratori del settore che svolgono prestazioni di lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi con un credito fiscale, pertanto a costo non del datore di lavoro ma della fiscalità generale. A chi spetta e come funziona la nuova misura Possiamo “pesare” il valore di questa misura ipotizzando a titolo esemplificativo la retribuzione lorda di 1 ora di prestazione notturna, così da avere contezza della misura della relativa incidenza sul netto. Analogo esercizio può essere svolto nella tabella che segue, relativa alla retribuzione mensile di un dipendente che ha lavorato nel corso di un mese 20 ore durante il periodo notturno. Retribuzione oraria Maggiorazione contrattuale esemplificativa Stima del netto retribuzione Credito fiscale 10 euro 3,5 euro 9,4 euro 2 euro Retribuzione mensile Maggiorazione per 20 ore notturne Stima del netto retribuzione Credito fiscale 1720 euro 270 euro 1400 euro 40 euro Stante il disegno di legge di Bilancio, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, i lavoratori dipendenti di questo settore riceveranno un trattamento integrativo speciale corrispondente al 15% degli emolumenti retributivi percepiti in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi (ai sensi del D.Lgs. n. 66/2003). Tale elemento integrativo potrà essere erogato solo a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro. Il sostituto d’imposta riconoscerà il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, il quale dovrà attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2023 (indicato nella certificazione unica di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998). Il credito derivante dall'erogazione del trattamento speciale sarà compensato dal datore di lavoro in conformità alle norme fiscali esistenti. Per attuare questa misura, sono previsti stanziamenti di bilancio per un totale di 81,1 milioni di euro. In sostanza, nel quadro della nuova manovra economica, il Governo ha deciso di confermare quanto precedentemente stabilito dall'art. 39-bis del D.L. n. 48/2023, estendendo il periodo di riferimento a un intero semestre e non all’intero anno, segno che ad oggi le risorse messe a disposizione non sono sufficienti a finanziare per l’intero anno una misura ritenuta valida e di successo dal Governo stesso. I precedenti chiarimenti delle Entrate Il decreto Lavoro (convertito in L. n. 85/2023), infatti, aveva riconosciuto ai lavoratori dipendenti del comparto turistico, ricettivo e termale il medesimo trattamento integrativo speciale pari al 15% ma esclusivamente per il periodo compreso fra il 1° giugno e il 21 settembre 2023. Questa misura è stata oggetto di un solo chiarimento amministrativo, fornito dall’Agenzia dell’Entrate con la risoluzione n. 51/E/2023 e con la circolare n. 26/E/2023. In particolare, l’Agenzia dell’Entrate ha ritenuto che il trattamento integrativo spetti sia per le prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi che per il lavoro notturno, indipendentemente se questo fosse stato effettuato nei giorni festivi o meno. Questa interpretazione è stata data sulla base della relazione accompagnatrice del “decreto Lavoro”. Pur essendo condivisibile, maggiori chiarimenti avrebbero potuto accompagnare il testo di legge, specie in ambito lavoristico, per dissipare le incertezze che gli operatori si sono trovati ad affrontare quando hanno cercato di applicare l’agevolazione, al fine di definire le voci retributive interessate. Ad oggi gli operatori possono basarsi solo sulle definizioni previste dalla L. n. 66 del 2003. Il comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 definisce: “(…) c) “lavoro straordinario”: è il lavoro prestato oltre l’orario normale di lavoro così come definito all’articolo 3; d) “periodo notturno”: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino; e) “lavoratore notturno”: 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale (…)”. Conseguentemente la portata dell’agevolazione ha un ambito esteso per quanto concerne il lavoro notturno, ma un ambito molto limitato per quanto concerne lo straordinario effettuato nei giorni festivi, se non altro perché i giorni festivi sono un numero esiguo e solo parte dell’orario di lavoro prestato in queste giornate è espressamente qualificabile come straordinario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del calcolo del limite reddituale relativo all’anno precedente, limite che restringe ulteriormente l’ambito dei lavoratori del settore interessati dal credito fiscale, devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico, ricettivo e termale. Infine, al fine di consentire il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate è stato istituito, con la risoluzione n. 51/E/2023, il codice tributo 1702, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - art. 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48”. Considerazioni conclusive La conferma del credito fiscale per il primo semestre del 2024 dà prova di come l’esecutivo stia attuando misure volte a favorire l’industria turistica provando ad attenuare le difficoltà che tale settore sta trovando nel reperire sul mercato del lavoro personale disposto a prestarvi attività. Questo stesso settore è stato interessato anche dalla recente modifica della tassazione sulle mance, misura strutturale e non temporalmente contingentata: prima esse erano soggette a tassazione ordinaria, dal 1° gennaio 2023 sono soggette ad un'imposta agevolata ed all’esenzione dalla contribuzione, sia pur entro determinati limiti economici e reddituali. A differenza del regime agevolato relativo alle mance, il credito fiscale introdotto sconta tuttavia dei difetti che, laddove si continuasse a voler puntare su questo strumento, andrebbero migliorati: l’esiguità del vantaggio economico derivante ai lavoratori, o quantomeno l’eccessiva limitazione del campo di applicazione; la temporaneità della misura; l’assenza di chiarimenti amministrativi utili a risolvere le incertezze applicative che permangono tuttora.