Con l’ordinanza n. 5559 depositata il 26 febbraio 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che ai fini della possibile detrazione dell’Iva sull’acquisto di un immobile, la natura strumentale del bene acquistato va valutata non in astratto, facendo riferimento solo all’oggetto dell’attività di impresa, ma, in concreto, accertando che lo stesso costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività. IL FATTO L’Ufficio notificava ad una S.a.s un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione l’IVA ritenuta indebitamente detratta in relazione all’acquisto di immobili classificati come civili abitazioni, in quanto non rientranti nel novero dei beni strumentali, per natura o per destinazione. La società contribuente impugnava l’atto impositivo ed il ricorso veniva accolto dalla CTP. Il conseguente appello dell’Ufficio veniva rigettato: la CTR riteneva infatti che svolgendo la società, attività di locazione immobiliare, gli immobili erano da considerarsi strumentali a prescindere dal loro classamento come immobili di civile abitazione. L'Agenzia impugnava tale pronuncia deducendo in particolare la violazione e falsa applicazione della norma che disciplina il diritto alla detrazione (art. 19, D.P.R. n. 633/1972).Secondo l’Ufficio, infatti, nella specie, il giudice di appello avrebbe dovuto dare rilevanza alla natura abitativa degli immobili ed all’attività svolta di locazione a terzi degli immobili, elementi questi, che avrebbe dovuto escludere la strumentalità degli immobili stessi. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ufficio cassando con rinvio la sentenza di appello. Innanzitutto i giudici di legittimità ricordano come l’art. 19-bis1, comma 1, lett. i) preveda che non è ammessa la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto, locazione, manutenzione, recupero o gestione di fabbricati a destinazione abitativa, salvo che per le imprese che abbiano ad oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata, la costruzione dei predetti fabbricati. Pertanto, ove l’impresa non svolga attività di costruzione la stessa deve provare, sulla scorta di elementi oggettivi, che l’operazione in concreto sia inerente all’esercizio d’impresa e sia destinata a procurargli un lucro. Nella specie tale onere probatorio a carico della società contribuente, secondo i giudici, era anche rafforzato poiché l’operazione consisteva nell’acquisto di un bene per il quale vigeva espressamente il regime dell’esclusione della detrazione in quanto fabbricato ad uso abitativo e perché compiuto da un’impresa che non esercitava attività di costruzione di tale tipologia di fabbricati, ma solo di locazione. Di conseguenza in tal caso oltre ad un problema di inerenza, secondo la Suprema Corte, diveniva rilevante anche il profilo dell’effettiva riconducibilità del bene ad una categoria per la quale non vigeva l’esclusione della detrazione.