Fatture a cavallo d'anno: la data di ricezione dei documenti resta vincolante per definire il momento di esercizio della detrazione. L' Iva presente nei documenti datati 2023 ma ricevuti (sul sistema di interscambio) nel 2024 potrà essere detratta solo nella prima liquidazione riferita a quest'ultima annualità. Questo vincolo “pro fisco” che di fatto posticipa il momento in cui è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, cadrà però una volta attuato l'articolo 7 lettera d) n. 3 della legge 111/2023, la legge delega fiscale, in cui è prevista la revisione della disciplina della detrazione Iva e viene indirizzato il legislatore a prevedere, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, che il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta. A partire dall'entrata in vigore alla fatturazione elettronica i contribuenti hanno dovuto fare i conti con la ridefinita formulazione dell'articolo 1 del D.P.R. 100/1998 che, di fatto, ha stabilito il divieto di detrarre l'Iva sugli acquisti effettuati nell'ultimo mese (trimestre) dell'anno, se la relativa fattura viene ricevuta (recapitata al sistema di interscambio - sdi) nell'anno successivo. In realtà l'impedimento all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto nel mese (trimestre) in cui l'operazione di intende effettuata, è specifico e unicamente stabilito per le sola casistica “a cavallo d'anno” mentre invece è consentito, seppur con una logica limitazione temporale, per le altre liquidazioni nel corso dell'anno. Come fissato dall'articolo 1 del D.P.R. 100 del 1998 (post modifica apportata dall'art. 14 del D.L. 119/2018) infatti: “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del dpr. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relatIva ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.” L'articolo non lascia spazio ad interpretazioni di sorta e crea una doppia modalità di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto in caso di operazioni in corso e a cavallo d'anno. Se infatti è concesso, in caso di fatture per operazioni effettuate nel corso dell'anno, di far concorrere l'Iva a credito nella liquidazione del mese (o del trimestre) “di competenza” se la fattura stessa risulta recapitata dal sistema di interscambio entro il 15 del mese (trimestre) successivo, così non vale per le fatture relative ad operazioni effettuare a dicembre e ricevute entro i primi 15 giorni di gennaio. Esempio 1. In caso di operazione effettuata il 30 dicembre 2023 e relatIva fattura ricevuta con medesima data ma recapitata dal sistema di interscambio il 2 gennaio 2024, il diritto alla detrazione dell'Iva relatIva potrà essere esercitato solo a partire dal 2024 (con la prima liquidazione utile). Esempio 2. In caso di operazione effettuata il 30 dicembre 2023 e relatIva fattura ricevuta con medesima data ma recapitata dal sistema di interscambio il 31 dicembre 2023, si potrà detrarre l'Iva immediatamente computandola nell'ultima liquidazione dell'anno 2023.