Prosegue il cammino del riordino delle c.d. tax expenditures, ovvero di tutte quelle agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni d’imposta. Se ne parla ormai da molto tempo ma, negli ultimi anni, il Legislatore sembra seriamente intenzionato a sfoltire l’enorme numero di agevolazioni fiscali, molte delle quali obsolete o poco utilizzate. In ballo c’è, come sempre, l’obiettivo di recuperare risorse finanziare da impiegare su altri fronti senza tralasciare l’esigenza di semplificare quanto più possibile le regole. Gli interventi in materia risalgono già al 2020, allorquando furono introdotte alcune limitazioni per i contribuenti con redditi elevati. Lo scorso anno, invece, è stato previsto un abbattimento pari a 260 euro per alcune tipologie di detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Con la legge di bilancio 2025, si dovrebbero stabilire nuove regole che, almeno nelle intenzioni del Legislatore, dovrebbero limitare ulteriormente tali detrazioni riservandole ai contribuenti maggiormente meritevoli di tutela. Partendo dalla disciplina in vigore, proviamo ad approfondire le novità che dovrebbero scattare dal 2025 non prima di aver precisato che, attualmente, la legge è ancora in bozza e deve essere discussa e approvata in Parlamento prima del suo varo definitivo. Rimodulazione delle detrazioni attualmente in vigore Attualmente è previsto che le detrazioni per spese ai fini IRPEF spettano: - nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro; - per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro. Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Non tutte le tipologie di spese detraibili sono interessate dai predetti limiti. Infatti, il Legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela alcune spese a carattere “sociale”: si tratta degli interessi passivi sui mutui e delle spese sanitarie. Per queste spese, dunque, la detrazione compete nell’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo. Successivamente, il decreto di riforma dell’IRPEF (D.Lgs. n. 216/2023) ha previsto che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per il solo anno 2024, come sopra determinato, è diminuito di un importo pari a 260 euro relativamente ai seguenti oneri e spese: a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal D.P.R. n. 917/1986 o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR); b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013); c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020). Anche in questo caso, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Le novità della legge di Bilancio 2025 Con la legge di Bilancio 2025 dovrebbe arrivare una importante revisione delle detrazioni fiscali con l’intento di favorire i contribuenti con redditi medio-bassi e penalizzare quelli con redditi medio-alti. Ma, a differenza del passato, si introduce anche il quoziente familiare per parametrare ancor di più le agevolazioni ai contribuenti che ne hanno più bisogno. Più precisamente, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando un importo base variabile a seconda del reddito complessivo del contribuente per un coefficiente parametrato al numero di figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente. L’importo base è pari a: a) 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro; b) 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro. Invece, il coefficiente per il quoziente familiare è pari a: a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico; b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico; c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico; d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico, o almeno un figlio a carico con disabilità accertata. Sono escluse dalle nuove regole, le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’art. 15, lettera c), D.P.R. n. 917/1986. Nel caso di spese detraibili in più annualità (ad esempio le spese di acquisto di veicoli per i portatori di handicap ripartibili in quattro rate) ai fini del calcolo rileva solo la quota annuale. Sono comunque escluse dal suddetto calcolo su base annuale le seguenti spese: - interessi passivi su mutui e prestiti contratti fino al 31 dicembre 2024; - rate delle spese relative all’acquisto di veicoli per portatori di handicap sostenute fino al 31 dicembre 2024; - rate delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2024. Come già previsto in precedenza, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Esempi di calcolo Per capire meglio come impattano le novità, proviamo a fare qualche esempio di calcolo. Si tratta comunque di esempi di calcolo basati su una bozza di Legge, per cui, non hanno alcun carattere di ufficialità. Esempio n. 1 Si supponga il caso di un contribuente, che nel periodo d’imposta, presenta i seguenti dati: - reddito complessivo: 65.000 euro; - figli fiscalmente a carico: 1; - spese detraibili al 19%: 5.200 euro di cui: - spese mediche: 1.000 (già al netto della franchigia di 129 euro). Il plafond massimo di spese detraibili è il seguente: - importo base: 14.000 euro; - coefficiente familiare: 0,70; - plafond massimo: 14.000 x 0,70 = 9.800 euro. Poiché l’ammontare complessivo delle spese è nel limite del plafond, il contribuente potrà calcolare la detrazione del 19% su tutte le spese sostenute pari a 5.200 euro. Esempio n. 2 Si supponga il caso di un contribuente, che nel periodo d’imposta, presenta i seguenti dati: - reddito complessivo: 105.000 euro; - figli fiscalmente a carico: nessuno; - spese detraibili al 19%: 7.200 euro di cui: - spese mediche: 1.000 (già al netto della franchigia di 129 euro). Il plafond massimo di spese detraibili è il seguente: - importo base: 8.000 euro; - coefficiente familiare: 0,50; - plafond massimo: 8.000 x 0,50 = 4.000 euro. Poiché l’ammontare complessivo delle spese è oltre il limite del plafond, il contribuente potrà calcolare la detrazione del 19% su 4.000 euro, oltre alle spese sanitarie pari a 1.000 euro.