Detrazioni Irpef ridotte di 260 euro a partire dal 2024 ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro senza impatti però su bonus edilizi e familiari a carico. Il taglio colpirà infatti principali agli oneri detraibili con aliquota del 19%, 26% e 30%, come spese sanitarie, interessi passivi mutui oltre alle donazioni ad Onlus ed altri enti del terzo settore lasciando però salvi i bonus edilizi e le detrazioni per familiari a carico. La disposizione così strutturata, con un taglio fisso delle detrazioni al superamento di un ammontare reddituale anch'esso prefissato, oltre a complicare ulteriormente il sistema fiscale, rischia di generare anche un “effetto soglia” disincentivo a leggeri splafonamenti per evitare che il reddito di poco oltre i 50 mila euro sia “mangiato” dalla perdita dei 260 euro di detrazione. Queste sono le novità sulla revisione della disciplina sulle detrazioni fiscali previste all'articolo 2 del decreto legislativo sulla riforma Irpef-Ires che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, norma che si è resa necessaria ed è stata costruita ad hoc dal legislatore per alleggerire il costo della revisione delle aliquote Irpef attraverso l'indiretta esclusione dai vantaggi fiscali dei contribuenti over 50mila euro. Come si legge all'articolo 2 del decreto legislativo, la diminuzione di 260 euro dell'ammontare della detrazione spettante per il 2024 riguarda 4 categorie di oneri ovvero, quelli la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento Tuir (o da qualsiasi altra disposizione fiscale), le erogazioni liberali a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all'articolo 15, comma 1.1 del Tuir, le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all'articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Non risultano quindi nell'ambito oggettivo della disposizioni le detrazioni legate ai bonus edilizi, sia quelli per ristrutturazione “ordinaria” sia ecobonus e superbonus anch'essi non sono toccati dal taglio e pienamente detraibili. Possono quindi risultare casi di contribuenti non in possesso di oneri detraibili al 19%, 26% e 30%, ma invece con spettanti detrazioni da bonus edilizi che, non intaccati dal taglio dei 260 euro, fruiranno a pieno della riduzione impositiva derivante dal passaggio da 4 a 3 aliquote previsto nello stesso decreto legislativo. Il taglio in commento disciplinato all'articolo 2 del decreto sulla riforma Irpef-Ires non è infatti norma a se ma, come anticipato, è disposizione complementare alla revisione del sistema delle aliquote disciplinato all'articolo 1. Sopra i 50 mila euro sono infatti previsti benefici dalla revisione delle aliquote in termini di minore Irpef da pagare pari a 260 euro per contribuente e fissare il taglio delle detrazioni nella stessa misura per gli over 50 mila euro equivale di fatto ad azzerare quel beneficio. Va detto però che la costruzione della neutralizzazione dell'effetto positivo, generata dal passaggio da 4 a 3 aliquote Irpef, attraverso il taglio di una specifica serie detrazioni fiscali può generare distorsioni come quelle già citate con casistiche ed impatti controversi anche tra contribuenti con e senza familiari a carico (le cui detrazioni restano integrali) e per situazioni reddituali a ridosso della soglia di 50mila euro con disincentivo alla produzione di redditi per evitare lievi splafonamenti.