Si avvicinano a gradi passi gli adempimenti dichiarativi ed è tempo di mettere in moto le prime verifiche. I riscontri dovranno essere finalizzati alla corretta presentazione della dichiarazione IVA annuale il cui termine di presentazione scade il 30 aprile 2019. Le operazioni di controllo riguardano un punto fondamentale della dichiarazione IVA, le liquidazioni periodiche. A partire dalla dichiarazione IVA 2018, relativa al periodo di imposta 2017, il quadro VH non deve essere compilato. Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate avrà ricevuto preventivamente i dati dettagliati relativi alle liquidazioni periodiche a seguito delle comunicazioni effettuate periodicamente, nel corso del periodo di imposta, da parte dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risoluzione n. 104/E del 2017, che la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA ha valore di mera comunicazione propedeutica alla compilazione della dichiarazione IVA annuale. Comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA: gli errori commessi Il contribuente potrebbe non aver comunicato i dati commettendo un’omissione, ovvero potrebbe aver effettuato una comunicazione incompleta o non esatta. In tali ipotesi, sarà possibile scegliere due diverse modalità di ravvedimento operoso. Sarà possibile: - procedere ad un nuovo invio delle comunicazioni omesse o errate, oppure - compilare integralmente il quadro VH compreso all’interno della dichiarazione IVA annuale con l’indicazione corretta dei risultati delle liquidazioni periodiche. Nel primo caso l’invio dei dati delle liquidazioni periodiche dovrà essere effettuato anteriormente alla presentazione della dichiarazione IVA annuale. Nel secondo caso la compilazione del quadro VH avrà valore di ravvedimento operoso. Il ravvedimento operoso Affinché il ravvedimento operoso possa considerarsi perfezionato non sarà sufficiente l’invio/correzione dei dati delle liquidazioni periodiche o la compilazione del quadro VH, ma il contribuente dovrà anche versare - spontaneamente - la sanzione ridotta. In buona sostanza, se il contribuente comunica per la prima volta o corregge i dati delle liquidazioni periodiche già trasmesse, è come se avesse effettuato correttamente l’adempimento sin dall’origine. In questo caso non dovrà essere compilato il quadro VH all’interno del modello IVA annuale. In alternativa, se si procede esclusivamente alla compilazione del quadro VH, il comportamento vale come ravvedimento. Nell’uno e nell’altro caso si dovrà procedere ad effettuare il versamento della sanzione ridotta calcolata sul minimo previsto dalla legge. A tal proposito deve essere ricordato che le violazioni relative alla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche determinano l’irrogazione di una sanzione di un importo compreso tra il minimo di 500 euro e il massimo di 2.000 euro. La sanzione minima, che fa da base per il computo del ravvedimento operoso, si riduce del 50% se l’irregolarità viene “rimossa” entro 15 giorni rispetto alla scadenza dell’adempimento originario. Ad esempio, la comunicazione dei dati relativi alle liquidazioni del periodo gennaio/marzo scadeva al termine del mese di maggio. Se la correzione dei dati trasmessi sarà stata effettuata entro il 15 giugno scorso la sanzione si riduce del 50%. Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, è irrilevante il momento in cui il contribuente versa la sanzione ridotta. La riduzione del 50% dipende esclusivamente dal momento in cui si invia la nuova comunicazione. Una volta effettuato tale adempimento, la sanzione si riduce ad un importo compreso tra 1/9 e 1/5 del minimo a seconda del momento in cui viene effettuato spontaneamente il versamento. Ad esempio, se il ravvedimento viene effettuato con la dichiarazione 2019, e in particolare entro il termine di presentazione del 30 aprile 2019 cioè della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (2018), la sanzione base minima di 500 euro è ridotta a 1/8. In tale ipotesi, se la correzione sarà stata effettuata inviando la dichiarazione periodica non corretta, la dichiarazione non dovrà contenere il quadro VH compilato. Una volta spirata la scadenza del 30 aprile 2019, il contribuente potrà presentare una dichiarazione IVA integrativa dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020. In questo caso il ravvedimento operoso viene effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al periodo di imposta successivo a quello in cui è stata commessa la violazione. La sanzione base minima deve essere ridotta a 1/7 e, in più, il contribuente deve versare anche la sanzione ridotta per la presentazione della dichiarazione IVA integrativa come da circolare n. 42 del 2016.