Nel caso in cui, in sede di compilazione della dichiarazione, si commettano omissioni o errori, è possibile presentare una dichiarazione integrativa. Con riferimento al 730 integrativo, i contribuenti possono presentare dichiarazioni integrative entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione della dichiarazione ad un CAF/dipendenti, anche in caso di assistenza prestata in precedenza dal sostituto. Il termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2020 integrativi è invece fissato al 10 novembre. Per le dichiarazioni integrative, inoltre, le comunicazioni e le consegne del risultato finale delle dichiarazioni e della copia della dichiarazione elaborata con il relativo prospetto di liquidazione devono essere effettuate entro il 10 novembre 2020. A dire il vero questo non è l’unica possibilità a disposizione dei contribuenti, in quanto occorre distinguere a seconda del tipo di errore e delle conseguenze dello stesso sulla dichiarazione. Inoltre, occorre tener conto dei nuovi termini di presentazione che, quest’anno, prevedevano una data ultima fissata al 30 settembre. Proviamo a sintetizzare le varie possibilità di sanare gli errori a disposizione dei contribuenti. Integrazione con un minor debito o un maggior credito o imposta invariata Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, ovvero un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio: per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati dei sostituti), può, a sua scelta, presentare: - entro il 26 ottobre 2020 (la data originaria del 25 ottobre quest’anno cade di domenica), a un CAF o a un professionista abilitato, un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il Codice 1 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio; - un modello Redditi PF, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello Redditi può essere una dichiarazione correttiva nei termini (se è trasmessa entro il 30 novembre) oppure una dichiarazione integrativa (se è trasmessa successivamente). La presentazione del modello Redditi integrativo del modello 730 va fatta entro il: - 30 novembre 2020 (ovvero termine per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo): il contribuente potrà utilizzare in compensazione l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa; - 31 dicembre 2025 (quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione - dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in questo caso l’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Integrazione con un maggior debito o un minor credito L’altro caso che si può presentare si verifica quanto il contribuente riscontri nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito (dichiarazione integrativa a sfavore). In tale ipotesi deve presentare una dichiarazione integrativa utilizzando il modello Redditi PF 2020 e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute (compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta), con l’aggiunta delle eventuali sanzioni e degli interessi legali dovuti. Il contribuente può presentare il modello Redditi integrativo del modello 730 entro i seguenti termini: - 30 novembre 2020 - correttiva nei termini: il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno; - 30 novembre 2021 (ovvero termine per la presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo c.d. dichiarazione integrativa): anche in tal caso il contribuente dovrà pagare l’eventuale importo a debito maggiorato delle sanzioni ridotte e degli interessi legali con maturazione giorno per giorno; - 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998): in questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso. Possibile effetto distorsivo Da segnalare che in questa ipotesi di correzione, a seguito dei nuovi termini di presentazione della dichiarazione, fissati, come detto al massimo entro il 30 settembre, si può verificare un effetto distorsivo. Infatti, chi ha già presentato la dichiarazione sfruttando le altre finestre temporali concesse (15 giugno 2020, 29 giugno 2020, 23 luglio 2020 o 15 settembre 2020 previsto in caso di presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti, rispettivamente, entro il 31 maggio 2020, dal 1° al 20 giugno, dal 21 giugno al 15 luglio 2020, o dal 16 luglio al 31 agosto 2020), nel caso in cui si accorga di aver commesso un errore deve non solo presentare la dichiarazione integrativa, ma anche versare sanzioni e interessi. Il calcolo di questi importi va fatto a partire dal 3 giugno 2020. È sicuramente una situazione di svantaggio rispetto a chi si serve dell’ultima finestra temporale del 30 settembre: costoro, a differenza di chi si trova nella situazione appena descritta, addirittura, nel caso di liquidazione a debito, subiranno le trattenute in busta paga solo a ottobre-novembre. Quindi, con i termini di presentazione così dilatati, chi presenta la dichiarazione più tardi potrebbe trovarsi avvantaggiato rispetto a chi è stato più “diligente” e ha presentato la dichiarazione prima del termine ultimo. Altri casi di errori Oltre ai due casi sopra elencati (che sono quelli più comuni), può anche capitare di aver sbagliato a indicare i dati del sostituto d’imposta e, insieme a questo errore, di aver anche indicato erroneamente altri dati da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor credito o un’imposta invariata. Nel primo caso (solo errore sui dati del sostituto), è possibile presentare entro il 26 ottobre 2020 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In tal caso si dovrà indicare il Codice 2 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le medesime informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”. Se, invece ci sono anche altri errori, oltre a quelli sul sostituto, si può sempre presentare sempre entro il 26 ottobre 2020 un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati, ma in tal caso si dovrà indicare il Codice 3 nella relativa Casella “730 integrativo” presente nel Frontespizio.