Nella disciplina attualmente in vigore, è l’esportatore abituale, anziché il suo fornitore, ad informare l’Amministrazione finanziaria dell’intenzione di effettuare acquisti, anche intracomunitari, di beni e servizi, nonché importazioni senza applicazione dell’imposta. In primo luogo, l’esportatore abituale deve: i) trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica; ii) consegnare al proprio fornitore, ovvero in dogana, la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia. È stato, tuttavia, precisato che i soggetti che si avvalgono della dichiarazione d’intento in dogana sono esonerati dalla presentazione della copia cartacea della dichiarazione stessa (nota n. 58510/D/2015). In secondo luogo, il fornitore, che prima delle modifiche doveva trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati della dichiarazione d’intento ricevuta dall’esportatore abituale, è tenuto semplicemente a riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati contenuti nella dichiarazione d’intento. A completamento del rinnovato quadro normativo è stato riformulato il comma 4-bisdell’art. 7, D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo l’applicazione della sanzione dal 100 al 200%dell’imposta a carico del fornitore che effettua operazioni senza addebito dell’imposta “prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione d’intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate”. Con la riforma operata dal D.Lgs. n. 158/2015, la sanzione non è più proporzionale, ma fissa (da 250 a 2.000 euro). A fronte, pertanto, del ribaltamento dell’obbligo informativo in capo all’esportatore abituale, al fornitore spetta l’onere di riscontrare per via telematica che la dichiarazione d’intento sia stata presentata all’Agenzia. Le semplificazioni applicabili dal 2020 Con l’emendamento al D.L. n. 34/2019 (decreto crescita) viene ulteriormente semplificata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la procedura prevista per l’emissione delle fatture in regime di non imponibilità nei confronti degli esportatori abituali, eliminando l’obbligo, attualmente previsto dall’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 746/1983: - in capo all’esportatore abituale, di consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia; - in capo al fornitore, di riepilogare nella dichiarazione IVA i dati contenuti nella dichiarazione d’intento. In pratica, secondo la disposizione modificata: - l’esportatore dovrà trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione; - il fornitore dovrà riportare in fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento, che saranno invece indicati nella bolletta doganale in caso di importazione. A quest’ultimo riguardo, per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell’Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d’intento per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni d’intento e delle ricevute di presentazione. Correlativamente, l’emendamento riformula il comma 4-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo l’applicazione, in capo al fornitore, della sanzione, non più fissa ma proporzionale (dal 100 al 200% dell’imposta), se le operazioni senza addebito d’imposta sono effettuate prima di avere riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia della dichiarazione d’intento. Come già attualmente previsto, il predetto riscontro può avvenire: - direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica; - nel proprio cassetto fiscale.