L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni della dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. In particolare, come evidenziato dal documento, è stata aggiornata l’informativa sul trattamento dei dati personali. L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. Con il comma 597 dell’articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), è stata modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell’imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell’articolo 15 del DPR n. 642/1972, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l’imposta di bollo è assolta con modalità virtuale. A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’ anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il modello. Tale modello dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito di rinunzia all’autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all’autorizzazione), nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.