L’IMU (imposta municipale propria), come precisano le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione, rappresenta il principale dei tributi su cui si fonda la fiscalità locale. Al fine di evitare l’applicazione di sanzioni da parte dei Comuni, è necessario, quindi, che i soggetti interessati prestino particolare attenzione alla data di presentazione della dichiarazione nonché al relativo obbligo. A norma dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019, soggetti passivi dell’IMU, sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario (persona fisica o giuridica) ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Sul punto va segnalato l’orientamento della Suprema Corte (per tutte Cass. 31 marzo 2022, n. 10400), secondo il quale, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, il soggetto passivo è immediatamente il locatore. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni. Dichiarazione IMU: quando va presentata La dichiarazione IMU deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Ne consegue che la dichiarazione IMU, per l’anno 2022, deve essere presentata o trasmessa entro il 30 giugno 2023 solo se sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni IMU già presentate per gli anni precedenti o variazioni che non sono conoscibili al Comune e, comunque, in tutti i casi in cui il soggetto passivo non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Non va presentata se le variazioni dipendono da atti per i quali risulta applicabile il modello unico informatico (MUI) e, in generale, per tutte le fattispecie riguardanti una variazione catastale oggettiva o soggettiva, relativa ai dati di classamento e rendita o all'intestazione catastale. Di seguito alcuni casi per i quali è previsto l’obbligo dichiarativo. Casi rilevanti Descrizione Immobili che godono di riduzioni dell’IMU - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per i quali la base imponibile è ridotta del 50%, solo se si perde il relativo diritto; - fabbricati di interesse storico o artistico per i quali la base imponibile è ridotta del 50%; - fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado; - terreni agricoli (anche non coltivati), posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola, solo se si acquistano o si perdono i requisiti. Il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria - immobili oggetto di locazione finanziaria (sono valide le dichiarazioni ICI già presentate); - immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; - valore venale dell’area fabbricabile variato; - area fabbricabile oggetto di un atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto; - terreno agricolo divenuto area fabbricabile; - area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; - immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; - immobile ha perso o ha acquistato durante l'anno il diritto all'esenzione da IMU; - immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto; - immobile per il quale è intervenuta un'estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI; - parti comuni dell'edificio accatastate in via autonoma, come bene comune censibile; - immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà); - acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori). Con riguardo ad alcuni casi particolari attinenti all’obbligo dichiarativo, sembra opportuno osservare alcune regole. Abitazione principale La dichiarazione va presentata solo se il fabbricato è ubicato sul territorio di più Comuni. Va presentata ai soli Comuni in cui il soggetto non ha la residenza anagrafica, specificando nella parte dedicata alle "Annotazioni" che si tratta di "Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi”. Pur avendo la residenza in uno solo dei Comuni interessati, il soggetto ha diritto di fruire dell'agevolazione per l'abitazione principale e l'imposta deve essere corrisposta ai diversi Comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l'immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun Comune, Pertinenze La dichiarazione va presentata solo se sussiste un obbligo dichiarativo o se si vuole ottenere il riconoscimento per l'area pertinenziale. Fabbricati assimilabili all’abitazione principale La dichiarazione va presentata ai fini dell'esclusione dall'IMU per i seguenti fabbricati: - alloggi sociali adibiti ad abitazione principale (D.M. 22 aprile 2008); - fabbricato iscritto in catasto come unità immobiliare unica, posseduto (e non locato) dal personale in servizio permanente delle Forze armate, di polizia, vigili del fuoco e della Prefettura; Condominio Soggetto obbligato è l’amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Se l'amministrazione riguarda più condomìni, per ciascuno di essi deve presentare una distinta dichiarazione, escludendo gli immobili a lui appartenenti. Locazione finanziaria per l’acquisto dell’immobile anche da costruire o in corso di costruzione Obbligato è il locatario. In caso di risoluzione anticipata o di mancato riscatto, tenuti a presentare la dichiarazione sono sia la società di leasing sia il locatario per la parte dell’anno a lui imputabile. Multiproprietà Obbligato è l’amministratore del condominio o della comunione. Assegnatario della casa familiare La dichiarazione va presentata dal genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Misure conservative-cautelari (nell'ambito di un procedimento a carico di persone indagate) Obbligato è il custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero l’amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero il commissario giudiziale (amministrazione controllata). Nota bene Se più persone sono titolari di diritti reali sull'immobile (ad esempio più proprietari, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota), ciascun contitolare dichiara la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta comprensiva di tutti i contitolari. Giova ricordare che il decreto Milleproroghe (art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022) ha prorogato al 30 giugno 2023 i termini della presentazione della dichiarazione IMU 2021, da parte dei soggetti passivi di tale imposta. A tale scopo è stato modificato l’art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022, che aveva differito al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU per il 2021. Infine, i soggetti che hanno usufruito dei benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica Covid devono compilare la dichiarazione barrando il campo 21 “Esenzione - Quadro Temporaneo Aiuti di Stato)” del quadro A, senza specificare il tipo di aiuto o il periodo. Come si presenta la dichiarazione IMU La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta. La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMPi, con l’indicazione dell’anno di riferimento. In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. La spedizione può essere effettuata anche dall’estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata. (PEC) La dichiarazione può anche essere presentata: - per via telematica, direttamente dal dichiarante; - per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, un identificativo “protocollo telematico'” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. Imposta sulle piattaforme marine (IMPi) Il modello di dichiarazione IMU deve essere utilizzato anche da parte dei soggetti obbligati a dichiarare l’IMPi. L’art. 38, D.L. n. 124/2019 ha istituito, a decorrere dall’anno 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. La piattaforma marina deve essere identificata con la struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall’art. 2 del Codice della Navigazione. A questo proposito si richiama la risoluzione n. 8/DF del 16 dicembre 2020 che chiarisce meglio detta definizione. La base imponibile dell’IMPi è determinata in misura pari al valore calcolato secondo i valori contabili come previsto dal comma 746 dell’art. 1, legge n. 160/2019 (rinvia alle disposizioni previste ai fini IMU per i fabbricati strumentali di categoria D privi di rendita), e l’imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. Vale la pena di anticipare che questa circostanza comporta l’obbligo di presentazione della dichiarazione. Come chiariscono le istruzioni al modello, la dichiarazione deve essere presentata, a regime, a partire dal 2023 per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022. Allo Stato è riservata la quota di imposta calcolata applicando l’aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata applicando l’aliquota del 3 per mille, è attribuita ai Comuni individuati dal D.M. 28 aprile 2022 del Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro della Transizione ecologica. È esclusa la manovrabilità dell’imposta da parte dei Comuni per la quota loro spettante. Occorre segnalare che le attività di accertamento e riscossione relative ai manufatti in questione, sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il citato art. 38 introduce una norma di chiusura in virtù della quale, per quanto non espressamente previsto dallo stesso articolo, si applicano le disposizioni relative alla deducibilità in materia di IMU e le altre disposizioni della medesima imposta, in quanto compatibili. Dichiarazione omessa o infedele: quali sanzioni si applicano? Da ultimo, l’art. 1, comma 775, della legge n. 160/2019, dispone che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da 100 a 500 euro; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le sanzioni suddette sono ridotte a 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.