Gli enti non commerciali hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU ENC. Il relativo modello, approvato Ministero dell’Economia e delle finanze con D.M. 4 maggio 2023, deve contenere tutti gli immobili di cui sono in possesso gli enti: non solo, quindi, gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli, di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992, con modalità commerciali, ma anche per quelli in cui non svolgono attività meritevoli. Il comma 770 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 prevede espressamente che la dichiarazione in argomento deve essere presentata ogni anno, diversamente, quindi, da quello che avviene per l’altra tipologia di dichiarazione IMU/IMPi, approvata con decreto direttoriale 29 luglio 2022, poiché quest’ultima ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. In ogni caso, occorre sottolineare che la dichiarazione IMU ENC è basata su elementi di cui il Comune competente potrebbe non essere a conoscenza e tale evenienza rende indispensabile la presentazione periodica della dichiarazione stessa. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti richiamati dall’art. 1, comma 759, lettera g), della legge n. 160/2019, vale a dire gli enti non commerciali che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dall’art. 7, comma 1, lettera i), D.Lgs. n. 504/1992 e precisamente quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), legge n. 222/1985. Si ricorda che, a norma dell’art. 1, comma 640, legge n. 197/2022, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei trova applicazione l’esenzione IMU per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La lettera i) del citato art. 7, nell’individuare i soggetti beneficiari del regime agevolato, esclude dallo stesso ambito applicativo gli immobili posseduti dai partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile. Il requisito soggettivo Gli enti interessati sono quelli indicati nell’art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato. In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi: - gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; - gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); - le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; - gli enti pubblici non economici; - gli istituti previdenziali e assistenziali; - le Università ed enti di ricerca; - le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); - gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal Codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge n. 266/1991); le organizzazioni non governative (art. 5, legge n. 49/1987); le associazioni di promozione sociale (legge n. 383/2000); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90, legge n. 289/2002); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. n. 134/1998); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, del D.Lgs. n. 207/2001); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di ONLUS (D.Lgs. n. 460/1997). Si ricorda, infine, per completezza, il D.Lgs. n. 117/2017, concernente il Codice del Terzo settore, che è intervenuto sulla materia e alla cui disciplina occorre anche fare riferimento È scritto nelle istruzioni “Vale la pena di ricordare che nell’ambito del requisito soggettivo di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, “la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull’oggetto esclusivo o principale dell’ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell’attività di fatto dallo stesso svolta”. Tuttavia, è bene sottolineare che l’art. 21 di quest’ultimo provvedimento prevede che “i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti””. Il requisito oggettivo È necessario che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività: - assistenziali; - previdenziali; - sanitarie; - ricerca scientifica; - didattiche; - ricettive; - culturali; - ricreative; - sportive; indicate dall’art. 16, lettera a), legge n. 222/1985, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono “quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”. Alcune precisazioni In prima battuta, sembra opportuno precisare che la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata anche se gli immobili sono totalmente esenti dall’imposta. Sul punto, gli immobili si distinguono se utilizzati: - esclusivamente per l’attività istituzionale; - sia per l’attività istituzionale che per l’attività commerciale eventualmente svolta; - esclusivamente per l’attività commerciale (in questo caso si applicano le regole dell’IMU ordinaria attinenti alle società commerciali). L’applicazione dell’IMU non esclude il concorso degli immobili ai fini dell’IRES. Inoltre, al fine di poter individuare quando un’attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, come richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione, sono stati indicati dal regolamento 19 novembre 2012, n. 200 (richiamato nelle istruzioni), i requisiti necessari per tale qualificazione. Immobili utilizzati per l’attività esclusivamente istituzionale Sono esenti dall'IMU solo se destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciale, delle seguenti attività: assistenziali, previdenziali e sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, di catechesi, di educazione cristiana. L'esenzione spetta anche per gli immobili: concessi in comodato gratuito ad altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle suddette attività con modalità non commerciale (Dipartimento delle Finanze, risoluzione 4 marzo 2013, n. 4/DF); posseduti dal CNR, dall'ENEA (Dipartimento delle Finanze, risoluzione 13 luglio 2015 n. 7/DF) e dalle casse edili (Dipartimento delle Finanze, risoluzione 5 ottobre 2015, n. 8/DF). Viceversa, non spetta per gli immobili di fatto non utilizzati, che devono essere comunque dichiarati (cfr. istruzioni alla dichiarazione IMU). L'esenzione non si applica mai alle fondazioni bancarie (di cui al D.Lgs. n. 153/1999; art. 9, comma 6-quinquies, D.L. n. 174/2012). Immobili utilizzati sia per l’attività istituzionale che commerciale L'esenzione si applica solo alla parte dell’immobile in cui si svolge l'attività istituzionale, se identificabile attraverso l'indicazione della porzione adibita a detta attività. Per la restante porzione, il possessore deve presentare apposita richiesta di aggiornamento catastale. Se non è possibile procedere alla variazione catastale, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzo non commerciale dell'immobile, calcolata in base al rapporto tra: - superficie destinata ad attività diverse da quelle istituzionali e delle attività istituzionali svolte con modalità commerciali, e superficie totale dell'immobile; - (se non è possibile individuare la superficie) numero dei soggetti destinatari delle attività svolte con modalità commerciali e numero complessivo dei soggetti destinatari di tutte le attività. Se l'utilizzazione mista è effettuata in specifici periodi dell'anno, la percentuale è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle istituzionali o delle attività istituzionali svolte con modalità commerciali. Come chiariscono le istruzioni, per le attività sanitarie, anziché il numero dei soggetti, si considera il numero di prestazioni effettuate, escludendo quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (ad esempio visite mediche di controllo per i dipendenti) o campagne preventive gratuite (ad esempio vaccinazioni). La base imponibile per l'applicazione dell'IMU si ottiene applicando la percentuale così determinata alla rendita catastale dell'immobile rivalutata e moltiplicata per gli appositi coefficienti. La restante percentuale resta esente da IMU. Gli enti devono tenere a disposizione dei Comuni la documentazione da cui risultano gli elementi rilevanti per l'individuazione delle suddette percentuali, ai fini dell'accertamento. Come e quando presentare la dichiarazione Per quanto riguarda il termine, la dichiarazione IMU ENC, per il periodo d’imposta 2022, deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica, entro il 30 giugno 2023, ricordando che la stessa deve essere presentata ogni anno. Al riguardo, si deve evidenziare che, per l’anno d’imposta 2021, per effetto dell’art. 3, comma 1, D.L. n 198/2022, il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023. Si evidenzia che i soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione per l'anno di imposta 2022, utilizzando il modello precedente, non devono ripresentare la dichiarazione IMU ENC se non hanno informazioni ulteriori da dichiarare, quali, ad esempio, quelle relative all'“Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato”. In proposito, il campo 16 del quadro A, “Esenzione Quadro temporaneo Aiuti di Stato” deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente ha usufruito di benefici fiscali derivanti dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza Covid e, precisamente, quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni: - art. 177, D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio); - art. 78, D.L. n. 104/2020 (decreto Agosto); articoli 9 e 9-bis, D.L. n. 137/2020 (decreto Ristori); - art. 1, comma 599, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021); - art. 6-sexies, D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni). Le agevolazioni appena indicate sono state richiamate dal D.M. 11 dicembre 2021, in attuazione dell’art. 1, commi da 13 a 17, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 relativo alle modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”. Anche per le ipotesi delle esenzioni previste in relazione all’emergenza Covid, occorre presentare la dichiarazione IMU. In tal caso sarà sufficiente barrare l’apposito campo mentre non sarà necessario fornire ulteriori indicazioni, dal momento che per le agevolazioni legate all’emergenza, essendo le stesse di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, il periodo di durata è conosciuto dai Comuni. La dichiarazione deve essere presentata direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio un identificativo “protocollo telematico’” che conferma solo l’avvenuta ricezione del file; in seguito, fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione. I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Nel caso di presentazione tramite un intermediario abilitato, essi trasmettono per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, le dichiarazioni predisposte per conto del dichiarante e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.