Con provvedimento prot. n. 23568 del 30 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo IRAP 2019 relativo al periodo d’imposta 2018, unitamente alle relative istruzioni. Il modello deve essere trasmesso, da parte dei soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e da parte dei soggetti intermediari, facendo riferimento alle specifiche tecniche che verranno approvate con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato: - entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’art. 5-bis del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale) da parte delle persone fisiche, delle società semplici, delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché da parte delle società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR; - entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta da parte dei soggetti IRES e delle amministrazioni pubbliche. Per l’adempimento della presentazione rileva unicamente la data di chiusura del periodo d’imposta, non la data di approvazione del bilancio ovvero dl rendiconto. Come presentare il modello Il modello IRAP 2019 deve essere trasmesso unicamente per via telematica. La dichiarazione può essere trasmessa: - direttamente dal dichiarante; - tramite un intermediario abilitato; - tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); - tramite società appartenenti al gruppo. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica, costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.