Scadono il 30 giugno 2020 i termini per l’invio telematico della dichiarazione annuale modello IVA 2020, della LIPE primo trimestre 2020 e dell’esterometro primo trimestre 2020. In linea generale, la presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione annuale IVA dovrebbe avvenire, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione. Tuttavia, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus il termine è stato differito al 30 giugno 2020. Infatti, il decreto Cura Italia (art. 62, D.L. n. 18/2020) ha previsto la sospensione, per tutti i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tra cui: - la dichiarazione annuale IVA anche per non residenti che operano in Italia mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale; - la LIPE (liquidazione periodica IVA) primo trimestre 2020; - l’esterometro primo trimestre 2020. Gli adempimenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Dichiarazione annuale IVA I titolari di partita IVA devono presentare annualmente in via telematica all’Agenzia delle Entrate ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato, la dichiarazione annuale IVA. Si tratta del modello dichiarativo mediante il quale i soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle Entrate le diverse operazioni effettuate nel corso dell’anno d’imposta che hanno un impatto ai fini IVA. Il modello serve anche per effettuare determinate opzioni, ad esempio per beneficiare di regimi semplificati ai fini della determinazione dell’IVA dovuta. Le dichiarazioni IVA presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (da 250 a 2.000 euro ), a meno che il contribuente, contestualmente alla presentazione tardiva, provveda al ravvedimento operoso. Nel caso in cui dalla dichiarazione IVA risulti un’imposta non versata, si rende applicabile la sanzione stabilita per l’omesso versamento. Anche per tale infrazione si può applicare l’istituto del ravvedimento operoso. Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta. Liquidazioni IVA - LIPE I trimestre Entro il 30 giugno deve essere effettuata anche la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2020 - LIPE. L'obbligo LIPE è stato introdotto dal D.L. n. 193/2016, che ha previsto adempimenti comunicativi da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate in tema di IVA. Si tratta, in particolare, della comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA con il modello LIPE. L'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA ricade su tutti i soggetti passivi IVA, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Esterometro I trimestre Tra gli adempimenti che il decreto Cura Italia ha sospeso fino al 31 maggio 2020 e che devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 è compresa infine anche la presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (esterometro) del primo trimestre 2020. L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni effettuate, alla fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI). Sono, pertanto, esonerati dalla comunicazione, tra gli altri, i contribuenti che si avvalgono del regime di vantaggio (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) e quelli che applicano il regime forfetario (art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014). Entro il 30 giugno 2020 devono essere trasmessi i dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti riferiti al trimestre gennaio - febbraio - marzo 2020. In particolare, devono essere comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse in merito alle operazioni: - effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia; - ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia. Rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata, comunque, emessa fattura elettronica ovvero è stata emessa una bolletta doganale.