Al regime OSS non UE, disciplinato dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’UE, non stabiliti in alcuno Stato membro, per l’assolvimento degli obblighi IVA relativi a tutte le prestazioni di servizi rese nell’UE a committenti non soggetti passivi d’imposta. Il regime OSS UE, regolato dall’art. 74-sexies del D.P.R. n. 633/1972, è invece destinato: - ai soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia; - ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’UE che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato; - ai soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’UE che non dispongono di una stabile organizzazione nell’UE e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato. Dal punto di vista oggettivo, i predetti regimi speciali si applicano a tutte le tipologie di servizi B2C, territorialmente rilevanti in altri Stati membri, nonché alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, anche se facilitate da piattaforme elettroniche, e alle cessioni interne di beni facilitate dalle interfacce elettroniche in ambito B2C. Gestione centralizzata degli adempimenti Gli obblighi in materia di IVA sono assolti in modo centralizzato e digitale, comunicando le operazioni effettuate e assolvendo l’imposta dovuta nei singoli Stati membri tramite un unico versamento all’Erario italiano. I vantaggi dell’adesione ai regimi OSS sono, pertanto, rappresentati dall’esonero, da un lato, dall’obbligo di aprire una posizione IVA nei singoli Stati membri di consumo e, dall’altro, dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA annuale. A questo riguardo, con le risposte a interpello n. 493 del 2022 e n. 802 del 2021 è stato precisato che, con riferimento alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, l’applicazione dei regimi speciali non preclude la possibilità di beneficiare dell’agevolazione prevista per gli esportatori abituali, a condizione che - in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito dei regimi OSS - si adottino le modalità di fatturazione e contabilizzazione stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria. È obbligatorio conservare un’idonea documentazione delle operazioni fino alla fine del decimo anno successivo a quello della loro effettuazione, che deve essere presentata, su richiesta, all’Amministrazione finanziaria e alle Autorità fiscali degli Stati membri in cui le operazioni si considerano effettuate. Le caratteristiche che la documentazione deve possedere al fine di integrare la condizione di idoneità di cui sopra sono descritte dall’art. 63-quater del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE. Resta preclusa la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti di beni/servizi, salvo che per le eventuali attività non rientranti nel regime speciale, ma i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE possono chiedere il rimborso dell’imposta assolta in Italia sugli acquisti e importazioni anche in assenza della condizione di reciprocità (prevista per Svizzera, Norvegia e Israele). Dichiarazione trimestrale Le operazioni effettuate nell’ambito dei regimi speciali devono essere riepilogate in una dichiarazione trimestrale che deve essere presentata - anche in assenza di operazioni - entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. Entro tre anni dal termine di presentazione, la dichiarazione trimestrale può essere modificata nell’ambito di una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro di consumo, il periodo d’imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono operate le modifiche. In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, si applica la sanzione dal 120 al 240% dell’imposta dovuta in Italia, con un minimo di 250 euro. Tuttavia: - in caso di presentazione della dichiarazione trimestrale entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’imposta dovuta in Italia, con un minimo di 200 euro per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di 200 euro; - se la dichiarazione trimestrale è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione dal 30 al 60% dell’imposta dovuta in Italia, con un minimo di 100 euro. La sanzione è, invece, da 250 a 2.000 euro per le violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale. Versamento dell’IVA L’imposta dovuta in base alla dichiarazione trimestrale deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione medesima, per cui entro il 31 luglio 2023 dovrà essere versata l’IVA relativa alle operazioni del secondo trimestre dell’anno in corso, senza la possibilità di avvalersi della compensazione tramite modello F24. Il versamento è effettuato: - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all’Agenzia tramite il portale OSS, l’operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l’operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all’Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale OSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.