Dal 2 agosto 2024 entra in vigore il decreto Semplificazione dei controlli sulle attività economiche (D.Lgs. n. 103/2024) e con esso anche alcune nuove regole in materia di ispezioni e vigilanza in materia di sicurezza, lavoro e legislazione sociale. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è tempestivamente intervenuto (INL nota n. 1357 del 2024) per fornire chiarimenti operativi al proprio personale ispettivo e delineare la portata della norma (D.Lgs. n. 103/2024), che prevede collaborazione e interazioni di qualità nell’ambito di tutte le attività di controllo presso i datori di lavoro. I punti chiave della nuova disciplina E’ possibile individuare i punti chiave della norma: 1) con riferimento alla programmazione dell’attività di vigilanza, le amministrazioni che hanno il compito di svolgere i controlli, in via preventiva, devono consultare ed alimentare con gli esiti dei controlli il “fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio. 2) le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio e proprio a tal fine viene previsto che tra un controllo e il successivo debba trascorrere almeno un anno per i soggetti che presentano un rischio basso. Ciò vale con esclusione dei casi di richiesta da parte dell’Autorità giudiziaria o di specifiche segnalazioni di soggetti privati o pubblici. Inoltre, non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta. 3) salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a 5.000 euro, l'organo di controllo, nel caso in cui accerti per la prima volta nell'arco di un quinquennio l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a: - porre termine alla violazione; - adempiere alle prescrizioni violate; - rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. Semplificazione amministrativa Saranno attivate delle procedure di informazione riguardo gli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e per l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, tramite l’introduzione di: - uno schema standardizzato, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, per il censimento dei controlli e la pubblicazione, da parte delle PP.AA. nei propri siti istituzionali, del censimento di loro competenza; - una ricognizione, da parte delle PP.AA. entro il 30 giugno 2025 ed a cadenza triennale, dei controlli operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati; - una elaborazione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 ottobre 2025 ed a cadenza triennale, di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi. Certificazione di basso rischio Le aziende potranno, su base volontaria, far verificare il livello di rischio dell’attività svolta con riferimento alla sicurezza dei lavoratori, alla protezione ambientale, ad igiene e salute pubblica e sicurezza pubblica. A rilasciare la certificazione di basso rischio saranno gli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accreditamento (EA)” Il Ministro delle imprese e del made in Italy si occuperà invece del fascicolo informativo d’impresa che gli organi ispettivi dovranno consultare prima di avviare le attività di controllo. Pur trattandosi di una disciplina diversa da quella che riguarda la lista di conformità INL, è necessario che anche queste informazioni confluiscano nel fascicolo informatico d’impresa al fine di consentire anche alle altre amministrazioni di poter programmare i controlli di competenza nel rispetto dei principi fissati dal legislatore e tenendo conto del fatto che l’iscrizione nella lista di conformità INL avviene solo “previo assenso” del soggetto interessato. N.B. Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta. Diffida amministrativa In presenza di violazioni sanabili per le quali è prevista la sanzione fino a 5.000 euro, qualora si tratti della prima violazione accertata nell'arco di un quinquennio, l’ispettore provvede a diffidare l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. N.B. La diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare: - in caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate, senza dunque alcun addebito sanzionatorio. Nelle ipotesi in cui si accerti contestualmente sia la violazione sia l’avvenuta regolarizzazione, si avrà il medesimo effetto estintivo di cui si darà atto nei relativi atti ispettivi; - in caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, il personale ispettivo procederà direttamente a contestare l’illecito entro novanta giorni dall’accertamento ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981. N.B. Sono escluse dalla applicazione della diffida amministrativa la maxisanzione per lavoro irregolare e tutte le sanzioni proporzionali poichè non aventi un limite massimo, nonchè le sanzioni prevista in materia di orario di lavoro e per la tutela della salute e sicurezza del lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008. Trascurabilità dell’errore sanabile Il datore di lavoro sottoposto a controllo non è ritenuto responsabile se le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa. Tabella riepilogativa dei requisiti per la diffida amministrativa Violazione Requisito Tipologia di sanzione Amministrativa pecuniaria Importo massimo sanzione 5.000 euro Periodicità Una sola volta in 5 anni Sanabilità SI