Il mercato del lavoro particolarmente “dinamico” e che evidenzia una ripresa dell’occupazione in quest’ultima fase, comporta per l’azienda e per il professionista che la segue, la necessità di conoscere i diversi regimi applicabili in caso di dimissioni: il legislatore, infatti, nel prevedere un regime generalizzato e “ordinario”, ha previsto un sistema “rafforzato” per determinate categorie di lavoratori per la situazione soggettiva in cui si trovano. In attesa dello schema di decreto annunciato dal Governo, che, in pratica, introduce le dimissioni di fatto, proviamo a fare il punto della situazione sulle diverse ipotesi che si potrebbero configurare. Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio di natura negoziale autonoma, esercitabili dal lavoratore senza alcun limite, salvo preavviso, che hanno quale effetto principale quello di estinguere il rapporto di lavoro nel momento in cui giungono a conoscenza del destinatario. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un’indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Tipologie di dimissioni È possibile distinguere diverse tipologie di dimissioni facendo riferimento alle modalità di trasmissione e alle caratteristiche soggettive dei lavoratori dimissionari: - dimissioni durante il periodo di prova; - dimissioni volontarie; - dimissioni per giusta causa; - dimissioni lavoratore padre; - dimissioni lavoratrice madre; - dimissioni genitori; - dimissioni matrimonio; - dimissioni lavoratore a termine. Dimissioni durante il periodo di prova Secondo il principio della libera recedibilità sia del datore di lavoro che del lavoratore, entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, senza obbligo di darne preavviso all'altra o di pagare la relativa indennità sostitutiva. L'interruzione del rapporto può avvenire in ogni momento per qualsiasi motivazione, che non è necessario indicare nella lettera di dimissioni. Esse devono comunque essere manifestate e presentate per iscritto, ma non sono soggette all'obbligo di comunicazione per via telematica. Dimissioni volontarie Originariamente, le dimissioni erano regolate secondo il generale principio di libertà della forma, in forza del quale la legge non prescrive una determinata forma ai fini della validità dell'atto. Tuttavia, tale impostazione è stata rivisitata ed è stata imposta la forma telematica "ad substantiam" dell'atto di recesso del lavoratore (art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015). Restano escluse dalla procedura telematica le dimissioni: - durante il periodo di prova; - del lavoratore domestico; - della lavoratrice madre o del lavoratore padre; - dei lavoratori marittimi; - dei dipendenti della pubblica amministrazione; - intervenute nelle c.d. sedi protette (art. 2113, c. 4, c.c.); - intervenute presso le Commissioni di certificazione (art. 76, D.Lgs. n. 276/2003); - relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 26, c. 8-bis, D.Lgs. n. 151/2015). Al contrario, la forma telematica ad substantiam trova applicazione per le dimissioni per giusta causa per esplicita precisazione del Ministero del Lavoro; in questo senso, viene previsto che nella compilazione del modulo è possibile indicare la specifica tipologia, inserendo "Dimissioni per giusta causa" come Tipologia di comunicazione. Procedura telematica Come detto, è stata prevista una procedura in materia di dimissioni del lavoratore e di risoluzione consensuale (art. 26, D.Lgs. n. 151/2015). Entrambe le tipologie di estinzione del rapporto di lavoro devono essere presentate esclusivamente in via telematica, a pena di inefficacia, su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e all'ITL competente. A tal fine, è stata prevista la procedura per l'invio del modulo per la comunicazione di dimissioni e della sua revoca al datore di lavoro e all'ITL competente (D.M. 15 dicembre 2015). Si ricorda che la data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modulo telematico è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Il prestatore di lavoro ha la facoltà di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo di dimissioni (art. 26, c. 2, D.Lgs. n. 151/2015). A tal fine, è stato previsto un apposito modulo per la trasmissione della revoca, al fine di garantire data certa all'atto medesimo (D.M. 15 dicembre 2015). Dimissioni soggette a convalida Per le dimissioni riferibili a taluni soggetti, ai fini dell'efficacia delle stesse, non si applica la procedura telematica ad substantiam, ma quella che subordina l'efficacia delle dimissioni alla preventiva convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001), il quale è chiamato a verificare la genuinità e la spontaneità della formazione della volontà della lavoratrice madre o del lavoratore padre di recedere dal rapporto di lavoro e che le dimissioni non siano indotte o "suggerite" dal datore di lavoro che di queste intende avvalersi, approfittando del singolare stato emotivo e psicologico del lavoratore medesimo. Dimissioni e matrimonio Sono da ritenersi nulle le dimissioni presentate nel periodo intercorrente tra la data di richiesta di pubblicazione del matrimonio e un anno dopo la celebrazione dello stesso, salvo che queste non siano sottoposte a convalida da parte dell'ITL entro un mese. Con una FAQ apparsa sul sito istituzionale, il Ministero poneva rimedio alla mancata inclusione delle dimissioni nel periodo di matrimonio tra quelle “tutelate”. Veniva pertanto stabilito che una volta presentate le dimissioni telematiche da parte della lavoratrice nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta di pubblicazione del matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione delle nozze, queste debbano essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Si ricorda che in caso di dimissioni convalidate, alla lavoratrice dimissionaria che ha contratto matrimonio o che è in procinto di farlo, dovrà essere riconosciuta l’indennità sostitutiva del preavviso e non è ammesso che il preavviso sia lavorato. Dimissioni della lavoratrice madre In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento ovvero fino a un anno di vita del bambino, la lavoratrice: - ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento (ad es.: indennità sostitutiva del preavviso); - non è tenuta al preavviso (art. 55, D.Lgs. n. 151/2001); - ha diritto di percepire la NASpI. Dimissioni del lavoratore padre - congedo di paternità obbligatorio In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino. Il periodo di congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni è oggi disciplinato dall’art. 27-bis di cui al D.Lgs. n. 151/2001, così come introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022 (Decreto sulla conciliazione tempi vita-lavoro). L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022, ha illustrato le nuove disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105 in materia di congedi e permessi nonché altri istituti a tutela dei prestatori di assistenza. La nota dell’INL ricorda, in merito alle tutele, che durante la fruizione del congedo di paternità (obbligatorio e alternativo): - vige il divieto di licenziamento del padre lavoratore, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; - in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (quali indennità di preavviso e NASpI) e lo stesso non è tenuto al preavviso. L’INPS ha chiarito in merito che, su concorde avviso del Ministero del Lavoro, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, le predette tutele sono da intendersi rivolte al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo. Pertanto, il lavoratore padre che ha fruito di uno di tali congedi non è tenuto a dare preavviso, ha diritto alle disposizioni contrattuali per il caso di licenziamento e all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti (INPS, circ. n. 32/2023; INPS, mess. n. 1356/2023). Dimissioni dei genitori Come stabilito dal comma 4, dell’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di adozione o affidamento nazionale, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. La lavoratrice e il lavoratore che intendono rassegnare le dimissioni nel periodo cd. protetto devono preliminarmente notificare al datore di lavoro, a mezzo lettera consegnata a mano o inviata tramite raccomandata a/r, la comunicazione con la quale manifestano la volontà di rassegnare le dimissioni durante il periodo protetto, precisando contestualmente la data relativa all’ultimo giorno di lavoro. Al fine di assicurarne le genuinità, è previsto che le dimissioni siano efficaci solo in seguito alla convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza della lavoratrice o del lavoratore e che, solo successivamente a detto adempimento, il rapporto di lavoro possa considerarsi definitivamente concluso. Le dimissioni presentate dalla lavoratrice madre e dal lavoratore padre durante i periodi sopra menzionati devono essere convalidate, a pena di nullità. Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al/alla dipendente e al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione. La convalida deve avvenire nel termine di 45 giorni (D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275). In mancanza di convalida, le dimissioni devono considerarsi affette da nullità assoluta e, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, inidonee all’estinzione del rapporto lavorativo, con conseguente diritto dell’interessata alla conservazione del posto e al risarcimento dei danni ex art. 1223, c.c.