Con il messaggio n. 1356 del 12 aprile 2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e il conseguente obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. L’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151/2001 prevede che “il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. [...] Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28” del medesimo decreto legislativo. Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti. L’articolo 28 del medesimo decreto disciplina il congedo di paternità alternativo, disponendo al comma 1 che: “Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”. Per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e sino al compimento di un anno di età del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo ai sensi del comma 7 dell’articolo 54 del D.lgs n. 151/2001, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera r), del D.lgs n. 105/2022. Inoltre, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 55 del D.lgs n. 151/2001, durante il periodo per cui è previsto - a norma del citato articolo 54 - il divieto di licenziamento, in caso di dimissioni volontarie presentate dal lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo, il lavoratore “ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”. Con la circolare n. 32 del 20 marzo 2023, l’INPS ha precisato, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che: “In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti”. Aspetti contributivi Le dimissioni del lavoratore padre dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato – in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di congedo di paternità alternativo – intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e sino al compimento di un anno di età del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento). Ciò in ragione del fatto che le dimissioni del lavoratore padre, sulla base di quanto sopra esposto, costituiscono “causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI (oggi NASpI)”. In particolare l’obbligo contributivo in argomento, già previsto (analogamente alle dimissioni della lavoratrice intervenute durante il periodo tutelato di maternità) nelle ipotesi di dimissioni presentate dal lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità alternativo ai sensi del citato articolo 28 del D.lgs n. 151/2001, sussiste anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore padre in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio ai sensi dell’articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo. In questa seconda ipotesi: - il datore di lavoro è tenuto all’adempimento contributivo in argomento per le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell’arco temporale che decorre dai due mesi prima la data presunta del parto e sino al compimento di un anno di età del bambino; - l’obbligo contributivo sussiste a decorrere dal 13 agosto 2022 e per gli eventi di dimissioni verificatisi a decorrere dalla medesima data, ossia dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, che, modificando nel senso sopra descritto il D.lgs n. 151/2001, consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI anche al lavoratore padre dimissionario. Qualora l’obbligo contributivo sia conseguente a dimissioni del lavoratore padre che fruisce del congedo di paternità obbligatorio intervenute precedentemente al 12 aprile 2023, il datore di lavoro è tenuto al versamento contributivo entro il 16 luglio 2023 senza aggravio di sanzioni e interessi. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012, non si applicano - sino al 31 dicembre 2023 - nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratore assunto con la qualifica di giornalista. Si ricorda, inoltre, che l’obbligo contributivo in argomento sussiste anche nelle ipotesi di interruzioni di rapporto di lavoro di operaio agricolo a tempo indeterminato o di apprendista a tempo indeterminato alle dipendenze di imprese cooperative e dei loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura – in quanto anche detti datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI in forza di quanto disposto dal comma 222 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”. Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente al 12 aprile 2023, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il 16 luglio 2023, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.