Con la decisione del 4 ottobre 2024 resa nella causa C-475/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti sull’interpretazione delle disposizioni del titolo X della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia in merito al diniego della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta a monte al momento dell’acquisto di un bene, messo gratuitamente a disposizione di un subappaltatore ai fini della realizzazione di lavori a beneficio della società. Con la decisione in questione la Corte ha previsto che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest’ultimo viene negata la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell’ambito della sua attività economica. Inoltre è stato chiarito che l’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una prassi nazionale in forza della quale la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte è negata a un soggetto passivo per il motivo che esso non ha tenuto una contabilità distinta per la sua stabile organizzazione nello Stato membro in cui è effettuata la verifica fiscale qualora le autorità tributarie siano in grado di verificare se le condizioni sostanziali del diritto a detrazione sono soddisfatte.