Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 giugno 2019 è stata pubblicata la Direttiva UE 2019/983 del 5 giugno 2019 - Direttiva cancerogeni e mutageni, che modifica, aggiornandola, la Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. La Direttiva, che rispetta in particolare il diritto alla vita e a condizioni di lavoro giuste ed eque, come sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, contribuisce alla realizzazione del principio 10 del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al Vertice sociale per l’occupazione equa e la crescita tenutosi a Göteborg il 17 novembre 2017, secondo il quale i lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato. La Direttiva 2004/37/CE, ora modificata dalla Direttiva UE 2019/983, ha come scopo la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Tale Direttiva, mediante un quadro di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l’applicazione uniforme dei requisiti minimi, prevede un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni. Detti requisiti minimi si prefiggono di proteggere i lavoratori a livello dell’Unione, di contribuire a ridurre le differenze nei livelli di protezione dei lavoratori all’interno dell’Unione e di garantire condizioni di parità. Valori limite di esposizione In particolare, l’introduzione di valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla Direttiva 2004/37/CE. Tali valori limite devono essere proporzionati, misurabili e basati sull’evidenza scientifica e sono stabiliti sulla base delle informazioni disponibili, compresi dati scientifici e tecnici aggiornati, della fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza, della valutazione approfondita dell’impatto socio-economico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell’esposizione sul luogo di lavoro. Si ricorda che la Direttiva 2004/37/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano nel T.U. Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al Titolo IX – Capo II). Obblighi di prevenzione, limitazione, protezione e rischio residuo Oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale, sono dati anche gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro, quali la riduzione dell’utilizzazione di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell’esposizione dei lavoratori a tali agenti e l’adozione di ogni possibile misura di prevenzione e protezione, sempre che sia tecnicamente possibile e tenendo conto del principio di precauzione, quali la sostituzione dell’agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a sistemi chiusi di lavorazione o altre misure volte a ridurre al massimo il livello di esposizione dei lavoratori. Per la maggior parte degli agenti cancerogeni o mutageni non è purtroppo ancora scientificamente possibile individuare livelli al di sotto dei quali l’esposizione non produca effetti nocivi. Ove possibile invece, la fissazione di valori limite sul luogo di lavoro per agenti cancerogeni o mutageni, pur non eliminando completamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (si parla di rischio residuo), contribuisce comunque a una riduzione significativa dei rischi derivanti da tale esposizione, nell’ambito di un approccio graduale e orientato a non produrre effetti nocivi. Sostanze cancerogene e nuovi valori limite di esposizione professionale I livelli massimi per l’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni sono stabiliti da valori limite che non devono essere mai superati. I valori limite esistenti sono periodicamente rivisti e via via ne sono fissati altri per agenti cancerogeni o mutageni aggiuntivi; così la nuova Direttiva UE 2019/983 modifica l’Allegato III della Direttiva 2004/37/CE e introduce nuovi valori limite. Cadmio Il cadmio e molti dei suoi composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della Direttiva 2004/37/CE. E’ pertanto stabilito un valore limite sulle 8 ore di 0,001 milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile). Essendo prevedibile che sarà difficile conformarsi a tale valore nel breve termine è introdotto un periodo di transizione di otto anni (fino al 11 luglio 2027) durante il quale si applicherà il valore limite di 0,004 (frazione inalabile). Al più tardi l’11 luglio 2022 la Commissione europea valuterà l’eventualità, per il cadmio e suoi composti inorganici, di dettare disposizioni relative alla combinazione del limite di esposizione professionale nell’aria con anche un valore limite biologico (nel sangue o nelle urine). Berillio Pure il berillio e la maggior parte dei suoi composti inorganici rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) e sono pertanto agenti cancerogeni e possono causare la sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie. E’ dunque stabilito un valore limite sulle 8 ore di 0,0002 milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (frazione inalabile) e, in quanto prevedibile che sarà difficile conformarsi a tale valore limite nel breve termine, viene introdotto un periodo di transizione di sette anni (fino al 11 luglio 2026) durante il quale si applicherà il valore limite di 0,0006. Arsenico Sono agenti cancerogeni e rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A) anche l’acido arsenico e i suoi sali, come pure la maggior parte dei composti inorganici dell’arsenico. Fusione del rame Viene dato un valore limite sulle 8 ore di 0,01 milligrammi per metro cubo di aria a 20° C e 101,3 kPa (frazione inalabile), dando un periodo di transizione di quattro anni (fino al 11 luglio 2023) per il settore della fusione del rame. Formaldeide Inoltre la formaldeide è una sostanza cancerogena (categoria 1B) genotossica che agisce a livello locale ed esistono prove scientifiche sufficienti della sua cancerogenicità per gli esseri umani, oltre ad essere un allergene da contatto per la cute (sensibilizzante cutaneo). E’ stabilito quindi un valore limite sulle 8 ore di 0,37 milligrammi per metro cubo di aria a 20° C e 101,3 kPa (0,3 parti per milione) e a breve termine di 0,74 milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (0,6 parti per milione). Per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione viene dato un periodo di transizione di cinque anni (fino al 11 luglio 2024), durante il quale si potrà applicare il valore limite sulle 8 ore di 0,62 (0,5), fermo restando quello a breve termine. 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina) Infine per il 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina), in quanto sostanza cancerogena (categoria 1B) e assorbita in misura significativa attraverso la cute, viene stabilito un valore limite sulle 8 ore di 0,01 milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa. Farmaci pericolosi Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione europea, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuterà la possibilità di modificare la Direttiva di cui trattasi per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenterà, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa. I farmaci pericolosi, compresi i farmaci citotossici principalmente impiegati per la terapia del cancro, potrebbero infatti avere proprietà genotossiche, cancerogene o mutagene. Entrata in vigore e termini per il recepimento La nuova Direttiva entrerà in vigore il 11 luglio 2019 e l’Italia dovrà conformarsi alle nuove norme della Direttiva, attraverso il recepimento nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti (in primis il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), entro l’11 luglio 2021, informando nel contempo la Commissione europea del testo delle disposizioni di diritto interno adottate. Si auspica che i tempi di recepimento siano rispettati e non ci siano ritardi, in modo da incrementare i livelli di tutela prevenzionistici dei lavoratori.