La direttiva del 24 aprile 2024, n. 2024/1275 sull’efficientamento energetico (Case green) (EPBD - Energy performance of building directive) è stata pubblicata nella GUUE serie L dell’8 maggio 2024 dopo che il provvedimento aveva ottenuto tutti i voti favorevoli degli Stati membri eccetto quelli di Ungheria ed Italia, che hanno votato contro. La direttiva Case Green prevede un pacchetto di misure ambizioso che mira a rendere il settore edile europeo più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile. L'obiettivo è quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, riducendo le emissioni di gas serra degli edifici residenziali e commerciali. L’obiettivo del provvedimento è di agire in modo prioritario sul 15% degli edifici più energivori per ogni stato membro, collocati nella classe energetica G (la più bassa). In Italia si tratta di circa 1,8 milioni di edifici residenziali (sul totale di 12 milioni, secondo l’Istat). Cosa prevede la direttiva Le disposizioni previste dalla direttiva riguardano: a) il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari; b) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione; c) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica a: i) edifici esistenti e unità immobiliari esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti; ii) elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio e che hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell'involucro dell'edificio quando sono rinnovati o sostituiti; iii) sistemi tecnici per l'edilizia qualora siano installati, sostituiti o siano oggetto di un intervento di miglioramento; d) l'applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti; e) il calcolo e la comunicazione del potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita degli edifici; f) l'energia solare negli edifici; g) i passaporti di ristrutturazione; h) i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici. Quali sono i casi di esclusione I possibili immobili esclusi dalla direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici apparterrebbero a diverse categorie: - edifici e monumenti sottoposti a tutela (immobili storici o dal particolare valore architettonico); - edifici collocati in zone vincolate e protette; - edifici residenziali usati meno di quattro mesi all’anno o per un periodo limitato dell’anno o con un consumo energetico previsto inferiore al 25% del consumo che risulterebbe dall’utilizzo durante tutto l’anno (ossia le seconde case); - edifici di culto; - strutture considerate temporanee (uffici di cantiere e stabilimenti balneari). Sono previste anche delle sanzioni in caso di mancato adeguamento, come il divieto di vendita o di affitto delle case. Tra i potenziali rischi vi è anche la perdita di valore dell’immobile. Quali sono i principali cambiamenti L’applicazione della direttiva comporterà modifiche importanti al patrimonio immobiliare italiano, considerando che il 75% degli edifici esistenti è inefficiente sotto il profilo energetico e comporterà una ristrutturazione su vasta scala. Gli impatti principali riguarderanno: - i nuovi edifici che dovranno essere ad emissioni zero: 1) entro il 2028 i nuovi edifici di proprietà degli enti pubblici, 2) entro il 2030 tutti gli edifici; - edifici non residenziali: il consumo energetico di tutti gli edifici deve essere: 1) entro il 2030 pari a meno del 16% degli edifici con le prestazioni peggiori, 2) entro il 2033 pari a meno del 26% degli edifici con le prestazioni peggiori; - edifici residenziali: il consumo medio di energia primaria di tutti gli edifici residenziali dovrebbe diminuire almeno del: 1) 16% entro il 2030, 2) 20-22% entro il 2035. 3) il 55% della riduzione energetica dovrà essere conseguito mediante la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori. Quando installare impianti solari La direttiva prevede che gli Stati membri provvedano affinché tutti i nuovi edifici siano progettati in modo da ottimizzare il loro potenziale di produzione di energia solare sulla base dell'irraggiamento solare del sito, consentendo l'installazione successiva di tecnologie solari efficienti sotto il profilo dei costi. Inoltre, deve essere assicurata o l'installazione di impianti solari adeguati, laddove tecnicamente appropriato ed economicamente e funzionalmente fattibile, come segue: a) entro il 31 dicembre 2026, su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie coperta utile superiore a 250 mq; b) su tutti gli edifici pubblici con superficie coperta utile superiore a: i) 2.000 mq entro il 31 dicembre 2027, ii) 750 mq entro il 31 dicembre 2028, iii) 250 mq entro il 31 dicembre 2030; c) entro il 31 dicembre 2027, sugli edifici non residenziali esistenti con una superficie coperta utile superiore a 500 mq, se l'edificio è sottoposto a una ristrutturazione importante o a un'azione che richiede un'autorizzazione amministrativa per ristrutturazioni edilizie, lavori sul tetto o l'installazione di un sistema tecnico per l'edilizia; d) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi edifici residenziali; e) entro il 31 dicembre 2029, su tutti i nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici. Nei piani nazionali di ristrutturazione degli edifici gli Stati membri includono politiche e misure relative all'installazione di impianti solari adeguati su tutti gli edifici. Quali sono le altre misure La direttiva, inoltre, sempre nella prospettiva di un miglioramento delle prestazioni energetiche e della riduzione dei consumi energetici, ha previsto che: - a partire dal 1° gennaio 2025, dovranno essere sospesi i sussidi per l’installazione di caldaie autonome che funzionano con combustibili fossili. - agli Stati membri spetta elaborare piani dettagliati per l’eliminazione graduale dell’uso dei combustibili fossili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, con l’obiettivo finale di eliminare completamente le caldaie alimentate da tali combustibili entro il 2040. - interventi a favore della mobilità sostenibile: per quanto riguarda gli edifici non residenziali di nuova costruzione con più di cinque posti auto e gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di cinque posti auto, gli Stati membri provvedono: a) all'installazione di almeno un punto di ricarica ogni cinque posti auto; b) all'installazione del pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto e delle canalizzazioni, segnatamente condotti per cavi elettrici, per i posti auto rimanenti, per consentire in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici, cicli con pedalata assistita elettricamente e altri veicoli della categoria L; c) a posti bici che rappresentino almeno il 15 % della media o il 10 % della capacità totale di utenza degli edifici non residenziali, tenendo conto dello spazio necessario anche per biciclette di dimensioni maggiori rispetto a quelle standard.