Mise - Circolare n. 339674 dell’11 novembre 2022 È stata pubblicata sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la circolare n. 339674 dell’11 novembre 2022 che riporta le misure le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023. In particolare il decreto stabilisce le seguenti misure le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2023: - Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): € 44,00 ed € 8,80 per unità locale; - Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale; - imprese che in via transitoria pagano in misura fissa: 1) Società semplici non agricole: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale; 2) Società semplici agricole: € 50,00 ed € 10,00 per unità locale; 3) Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001: € 100,00 ed € 20,00 per unità locale; 4) Soggetti iscritti al REA € 15,00 - Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria € 55,00. Nel caso di imprese tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato (cioè delle altre imprese iscritte al registro delle imprese, diverse da quelle individuali e da quelle per cui siano previste specifiche misure fisse o transitorie) è necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati. La misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato da utilizzare comunque nel calcolo nell’importo integrale di € 200,00 è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari ad € 100,00. L’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. Fondo di perequazione, sviluppo e premialità Restano, al momento, confermate, per l’anno 2023, anche le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna camera di commercio: - 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00; - 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 e fino a € 10.329.138,00; - 6,6% oltre € 10.329.138,00. Sono, altresì, confermate, al momento, le percentuali di destinazione di tale quota: per il 50%, in favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese che determinano diseconomie di scala e/o condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario e, per il restante 50%, in favore delle camere di commercio e, per specifiche finalità individuate da Unioncamere, delle Unioni regionali, per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell’esercizio delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.