Entro il 30 giugno 2023 le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti solo al R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) dovranno effettuare il versamento del diritto camerale annuale. Gli importi sono definiti da uno specifico decreto del MISE di concerto con il MEF, sentite Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base a una ripartizione fra: soggetti che pagano in misura fissa; soggetti che pagano in misura proporzionata al fatturato dell’esercizio precedente, sulla base di scaglioni predefiniti. In particolare, con la nota n. 339674/2022 il MISE ha confermato per il 2023 le stesse misure del diritto annuale previste per il 2022. Il diritto camerale va versato in un'unica soluzione mediante modello F24, con il codice tributo “3850”. Il diritto annuale non è frazionabile in alcun caso in proporzione ai mesi di iscrizione al Registro Imprese o al R.E.A. (sia per la sede che per le unità locali). L’importo dovuto e il suo versamento sono diversificati a seconda se all’1.01.2023 l’impresa risulti già iscritta nel Registro dell’imprese o se si iscriva nel corso del 2023 e a seconda della natura giuridica rivestita dai soggetti. Preme ricordare che è stato predisposto un sito unico nazionale, dirittoannuale.camcom.it, per il calcolo e il versamento del diritto annuale dovuto da tutte le Camere di Commercio. Misura e versamento del diritto per i soggetti già iscritti all’ 1.01.2023 – Il termine del versamento del diritto dovuto, per le imprese già iscritte al 1° gennaio 2023, coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi entro il 30 giugno oppure entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%. A seconda della natura giuridica rivestita dai soggetti già iscritti al 1° gennaio 2023, il diritto è dovuto in misura fissa o percentuale. Si precisa che nel caso di passaggio da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato, o viceversa (mantenendo lo stesso codice fiscale), il diritto è dovuto in base alla natura giuridica con cui era iscritta l’impresa al 1° gennaio 2023. Misura del diritto per i soggetti che si iscrivono nel corso del 2023 – Mentre, per le imprese che si iscrivono nel corso del 2023 il diritto è dovuto in misura fissa. In tal caso, il pagamento del diritto deve essere contestuale alla presentazione della domanda, o entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Incremento delle misure - Con il DM 23 febbraio 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’incremento del 20% delle misure del diritto annuale per le Camere di commercio indicate nell’allegato A al decreto. Le imprese che per il 2023 hanno già provveduto al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all’articolo 17 comma 3, lettera b) del Dpr n. 435/2001, ossia entro la scadenza per il versamento della seconda rata relativa agli acconti Irpef/Ires, quindi entro il 30 novembre 2023, o per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta. Invece, con il DM 28 febbraio 2023 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato l’incremento del 50% della misura per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le camere di commercio di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo-Enna, del Sud Est Sicilia e di Trapani. Il versamento dell'importo derivante dall'applicazione del decreto deve essere effettuato, per gli anni 2022 e 2023, unitamente al versamento del diritto annuale ordinario per l’anno 2023, entro il termine di cui all'articolo 17 comma 3 lettera a) del Dpr n. 435/2001, entro la scadenza per il versamento della prima rata delle imposte sui redditi. Lo stesso termine è previsto per il versamento per l’anno 2024. Le imprese di nuova iscrizione che, al 17 aprile, data di pubblicazione del decreto, hanno già provveduto per l’anno 2023 al versamento del diritto annuale ordinario effettueranno il conguaglio rispetto all’importo versato unitamente al pagamento del diritto annuale per l’anno 2024, sempre entro la scadenza per il versamento della prima rata delle imposte sui redditi. Le misure fisse - Le misure fisse del diritto annuale sono: Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli) = sede 53 euro, unità locale 11 euro; Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria = sede 120 euro, unità locale 24,00 euro; Società semplici non agricole= sede 120,00 euro, unità locale 24,00 euro; Società semplici agricole= sede 60,00 euro, unità locale 12,00 euro; Società tra avvocati previste dal D.Lgs. n. 96/2001= sede 120 euro, unità locale 24,00 euro; Soggetti iscritti esclusivamente al REA= 18 euro Imprese con sede principale all’estero, per ciascuna unità locale/sede secondaria= 66 euro. Il diritto commisurato al fatturato - Sono tenute al versamento del diritto annuale commisurato al fatturato IRAP le società di persone, le società di capitali, i consorzi e le cooperative. È necessario che le medesime applichino al fatturato 2022 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali. Gli importi determinati in tale modo dovranno essere ridotti del 50 per cento e arrotondati inizialmente alla seconda cifra decimale e poi all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto negli altri casi.