Il primo decreto attuativo in materia di disabilità (D.Lgs. n. 62/2024) è stato pubblicato nella G.U. del 14 maggio 2024, con entrata in vigore stabilita al 30 giugno 2024. Le modifiche alla legge 104 Il provvedimento ha apportato una profonda revisione nella definizione formale dei soggetti disabili, riscrivendo i primi 3 commi dell’art. 1 della L. n. 104/1992, eliminando la parola “handicap” ovunque presente e introducendo in sostituzione “condizione di disabilità”, e sostituendo con “persona con disabilità” i termini “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile”. Tabella di confronto L. n. 104/1992 testo originario L. n. 104/1992 testo modificato Art. 3 c. 1 È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. Art. 3 c. 2 La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato. Art. 3 c. 3 Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.»; È importante osservare come le modifiche intervenute nel testo della L. n. 104/92 siano l’emblema dell’importanza che rivestono le parole; il termine “handicap” nella lingua inglese significa “svantaggio, ostacolo”, definisce in sostanza una condizione di inferiorità, con una piena accezione negativa; così come il termine “minorazione” e le altre espressioni sostituite. Il sistema attualmente in essere è prevalentemente incentrato sugli aspetti medici inerenti la condizione di disabilità, mentre la grande riforma cui mira la L. n. 227/2021 e di cui il citato D.Lgs. n. 62/2024 è il primo tassello, è la considerazione in primis della persona in quanto tale, in quanto individuo, e solo in secondo luogo pone l’attenzione sulla condizione di disabilità come peculiarità, come caratteristica, in ragione di cui è necessario attivare determinate misure al fine di garantire al soggetto una vita soddisfacente nel pieno esercizio dei diritti civili i e sociali. Ciò in attuazione in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, ed in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e del relativo Protocollo opzionale, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 101 final del 3 marzo 2021, nonché alla risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021. Per conseguire gli obiettivi illustrati il D.Lgs. n. 62/2024 ha semplificato le procedure di accertamento dell’invalidità, accorpandole in buona sostanza in due principali momenti: 1) La valutazione di base Che, con un’unica visita collegiale, sostituirà la frammentazione attualmente esistente nell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità e della condizione di non autosufficienza. Essa potrà avvenire su richiesta dell’interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, e dovrà concludersi entro 90 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 60 gg. in caso di richiesta di integrazione documentale da parte dell’ente. 2) La valutazione multidimensionale Ovvero una valutazione bio-psico-sociale che avverrà con il coinvolgimento attivo della persona con disabilità, eventualmente supportata da altra persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili, e che porterà alla definizione del progetto di vita. Il progetto di vita è una sorta di piano personalizzato che individua: - gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale; - gli interventi in ambito di apprendimento, socialità ed affettività, formazione, lavoro, casa e habitat sociale, salute; - i servizi e le misure necessarie; - i referenti del progetto; - le modalità di monitoraggio e le verifiche periodiche. Cambia insomma il paradigma di identificazione convenzionale degli interventi a supporto della persona con disabilità, basato fino ad ora esclusivamente sulle valutazioni delle problematiche mediche, e che d’ora in avanti dovranno essere attuati coinvolgendo pienamente il soggetto, in modo da garantirne la piena realizzazione morale e sociale, tenendo conto delle attitudini, dei desiderata e della volontà dello stesso. L’accomodamento ragionevole Viene, inoltre, introdotto, al nuovo art. 5-bis alla L. n. 104/1992, il diritto all’accomodamento ragionevole, che, come disposto dall’art. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dispone che debbano essere individuate con urgenza misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato, in tutti i casi ove l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento, l'effettivo e tempestivo esercizio di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. Tale accomodamento ragionevole potrà essere richiesto direttamente dall’interessato o dagli altri soggetti che lo rappresentano (genitori di minori o tutori), anche formulando una proposta. Una volta attivato, esso non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni che saranno successivamente individuate. Le nuove procedure di valutazione (di base e multidimensionale) saranno attuate in maniera sperimentale e graduale per tutto il 2025, con un’applicazione a campione secondo termini e modalità da definire; inoltre, secondo il principio della non regressione, sarà garantita la protezione dei diritti delle persone con disabilità acquisiti precedentemente all’entrata in vigore della nuova regolamentazione.