L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 222 del 1° luglio 2019 riguardante la disciplina del Gruppo IVA. La disciplina nazionale del Gruppo IVA è delineata dal Titolo V-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 aprile 2018, recante le disposizioni a carattere attuativo. Inoltre, la circolare n. 19/E del 2018 si è occupata di analizzare nel suo complesso la disciplina del Gruppo IVA. Con riferimento ai diritti ed obblighi del Gruppo IVA a seguito dell’esercizio dell’opzione, la circolare ha precisato che, a seguito della costituzione del Gruppo IVA, gli aderenti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto d’imposta dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES. Il Gruppo neo costituito rappresenta, quindi, il soggetto passivo tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di IVA per le operazioni che verranno poste in essere dal Gruppo nel suo complesso. Ne deriva che gli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al Gruppo IVA. Coerentemente con la normativa che prevede che "gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle norme in materia di IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo IVA", si stabilisce che il Gruppo IVA assume gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la costituzione del Gruppo. I singoli partecipanti assumono gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con riferimento alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo IVA ovvero successivamente alla sua cessazione. Ne consegue che il Gruppo IVA assume tutti gli obblighi e i diritti previsti dalla disciplina IVA con riguardo alle operazioni per cui l’imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione diventa esercitabile, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione per la sua costituzione. Inoltre, sono posti a carico dei singoli partecipanti tutti gli obblighi e i diritti IVA con riguardo alle operazioni per le quali l'imposta diventa esigibile, o il diritto alla detrazione è esercitabile, anteriormente alla data di ingresso nel Gruppo o dopo la sua cessazione. Dal punto di vista temporale, quindi, la ripartizione di diritti ed obblighi tra Gruppo e partecipanti in occasione della costituzione e dello scioglimento del soggetto passivo unico è operata: - per quanto concerne le operazioni attive, avendo riguardo al momento di esigibilità dell’IVA relativa alle operazioni poste in essere; - per quanto concerne le operazioni passive, al momento in cui il diritto alla detrazione dell’imposta è esercitabile. L’imposta diviene esigibile nel momento di effettuazione dell’operazione ed il momento in cui sorge l’esigibilità dell’imposta, di regola, coincide con il momento di effettuazione delle operazioni, eccezion fatta per casi specificamente previsti. A partire dalla data in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo diviene efficace, le operazioni effettuate dai partecipanti, per cui l’imposta è divenuta esigibile, saranno riconducibili al Gruppo IVA e, conseguentemente, allo stesso saranno imputabili i diritti e gli obblighi che derivano dall’applicazione delle disposizioni in materia di IVA.