Approvato alla Camera dei Deputati con 181 sì, 97 no e 6 astenuti il disegno di legge delega per la riforma del sistema fiscale. Il primo passo è compiuto, ora il testo del provvedimento passerà al Senato della Repubblica per la seconda lettura, che non sarà probabilmente la definitiva. Non tutte le proposte di modifica, infatti, sono state accolte secondo le intenzioni dell’esecutivo. Rinviata la flat tax incrementale per i lavoratori dipendenti. L’idea di estendere l’attuale regime speciale previsto per i redditi d’impresa e lavoro autonomo, conseguenti all’esercizio in forma individuale, la cui applicazione è limita al periodo d’imposta 2023, per il momento non ha trovato accoglimento. Non tutto è perduto. Come dichiarato dal viceministro Maurizio Leo, infatti, l’intenzione dell’esecutivo è quella di chiudere l’iter legislativo entro la pausa estiva con la terza lettura del testo. Pertanto, ci sarà certamente l’occasione per correggere il tiro. La legge delega che esce dalla Camera dei Deputati prevede tante novità. A partire dai princìpi ispiratori del provvedimento. Fermi restando i princìpi della progressività e dell’equità del sistema tributario, oltre a famiglie ed imprese, vengono posti al centro del progetto di riforma le persone con disabilità e i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età (con misure di favore ed agevolazioni). Inoltre, viene previsto che il percorso di progressiva riduzione della pressione fiscale, che coinvolge anche l’Irap, sia finanziato dalla lotta all’evasione e, soprattutto, dalle risorse che perverranno dalla crescente attività di compliance esercitata dall’Agenzia delle entrate. La riforma fiscale si pone nuovi obiettivi. Al fine di recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, viene prevista l’introduzione di un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione. Lo statuto del contribuente resta legge ordinaria dello Stato, benché le sue disposizioni siano state innalzate a principi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria. Di contro viene prevista l’introduzione di un Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con rilevanza su tutto il territorio nazionale, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale dell’Agenzia delle entrate regionale e delle province autonome. Fra le novità di rilievo si segnala l’emendamento che prevede l’introduzione di un'imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, determinata in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia di futura determinazione, sugli importi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità e sui premi di produttività. Per i lavoratori autonomi e gli imprenditori soggetti ad ISA, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, è stato accolto l’emendamento che prevede la progressiva introduzione di un sistema di versamento degli acconti e dei saldi a periodicità mensile. Nel pacchetto dedicato ai versamenti delle imposte, inoltre, è stata confermata la volontà di ridurre la ritenuta d’acconto applicata sugli onorari professionali. Torna il super-ammortamento. Nell’ambito delle misure dedicate all’imposta sui redditi delle società, in alternativa alla riduzione premiale dell’aliquota Ires, viene prevista la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime. Con riferimento al processo di semplificazione e razionalizzazione del sistema viene prevista la riforma della disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, fatta salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o di cinque esercizi, di determinare il reddito d’impresa relativo ai periodi compresi tra l’inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell’imposta.