Sono entrate in vigore il 12 marzo 2019 le nuove norme sulla fabbricazione e sulla commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), con il recepimento nell’ordinamento nazionale del Regolamento UE n. 2016/425. E’ stato dunque semplificato e chiarito il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali prodotti, rilevanti ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, migliorando la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure tecniche e procedurali esistenti. Cosa prevede il D.Lgs. n. 17/2019 Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 11 marzo 2019, è pienamente operativo, dal giorno successivo, il Decreto Legislativo n. 17/2019, che provvede, anche se con qualche mese di ritardo, all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), regolamento già entrato in vigore dal 21 aprile 2018. Il D.Lgs. n. 17/2019 integra e modifica il precedente D.Lgs. n. 475/1992 in materia e si applica a tutti i nuovi dispositivi di protezione individuale costruiti da un fabbricante stabilito nell’Unione europea ovvero a tutti i DPI, nuovi o usati, importati da un Paese terzo, in tutta la catena di fornitura e commercializzazione, compresa la vendita a distanza. Come tutti i provvedimenti derivanti dal recepimento di normative europee di armonizzazione, anche il D.Lgs. n. 17/2019 ha lo scopo di favorire la circolazione di beni e servizi in Europa ed imporre nuove responsabilità, ai fini di una maggiore sicurezza dei prodotti, in capo agli operatori economici della filiera, in questo caso dei DPI. Va infatti ricordato che l’art. 76 del D.Lgs. n 81/2008, come rinovellato dallo stesso D.Lgs. n. 17/2019, norma base in campo prevenzionistico, in tema di requisiti dei DPI, prevede che tali dispositivi, per poter essere usati sui luoghi di lavoro, debbano essere obbligatoriamente conformi al regolamento UE n. 2016/425. Marcatura CE e valutazione della conformità E’ importante sapere che i DPI possono essere messi a disposizione sul mercato solo se rispettano i requisiti essenziali di sicurezza (RES), indicati dal Regolamento UE n. 2016/425. A tal fine, si considerano conformi ai RES i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione sia in grado di produrre e presentare, a richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, la documentazione tecnica del regolamento sui DPI, nonchè, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, anche le certificazioni pertinenti richieste dal medesimo regolamento sui DPI. Prima di mettere a disposizione sul mercato un DPI di qualsiasi categoria, il fabbricante deve infatti eseguire o fare eseguire la specifica procedura di valutazione della conformità prevista dal regolamento sui DPI, che terminano con la redazione della documentazione tecnica e delle certificazioni probatorie. I DPI di qualsiasi categoria devono essere oggetto della dichiarazione di conformità UE di prodotto, dichiarazione che accompagna il prodotto nella catena della commercializzazione. Nella dimostrazione della presunzione di conformità dei DPI, vengono in soccorso dei fabbricanti le norme armonizzate europee redatte dall’ente normatore europeo (CEN) e recepite dall’ente normatore italiano (UNI). A riguardo della marcatura CE sui DPI, il fabbricante è obbligato ad apporla secondo quanto previsto dal regolamento sui DPI. A beneficio degli utilizzatori, le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana. Organismi notificati Le attività certificative previste dal regolamento sui DPI devono essere effettuate da appositi organismi notificati autorizzati, in possesso di specifici requisiti minimi disposti dalla norma. La domanda di autorizzazione dell’organismo va presentata al Ministero dello sviluppo economico e l’autorizzazione di accreditamento viene rilasciata con apposito decreto congiunto Ministero dello sviluppo economico/Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dietro corresponsione di apposita tariffa. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi notificati autorizzati e hanno facoltà di procedere ad ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti previsti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal regolamento sui DPI. Qualora l'organismo di valutazione della conformità non soddisfi più i requisiti, l'autorizzazione viene revocata. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati, in modo da tenere aggiornata la banca dati europea sugli organismi notificati. Vigilanza sul mercato e sanzioni Il D.Lgs. n. 17/2019 aggiorna le procedure di vigilanza sul mercato e introduce un compiuto sistema di sanzioni per le violazioni alle norme di fabbricazione e commercializzazione dei DPI. Le funzioni di autorità di vigilanza del mercato sono affidate e svolte dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle rispettive competenze, così come le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le amministrazioni di vigilanza, ciascuna per gli ambiti di propria competenza, possono avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Qualora gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, concludano che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza (RES) ne informano il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza. Relativamente al sistema sanzionatorio, viene stabilito che: a) il fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai RES sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro, se trattasi di DPI di prima categoria, con l'arresto sino a sei mesi o con la ammenda da 10.000 euro sino a 16.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni, se trattasi di DPI di terza categoria; b) i distributori che non rispettano gli obblighi del regolamento sui DPI siano puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro, se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro sino a 12.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro, se trattasi di DPI di terza categoria; c) il fabbricante di DPI che ometta di espletare le procedure di valutazione della conformità previste sia punito, se trattasi di DPI di prima categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro sino a 30.000 euro, se trattasi di DPI di seconda categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro sino a 60.000 euro, se trattasi di DPI di terza categoria, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro sino a 150.000 euro; d) il fabbricante di DPI di qualsiasi categoria che omette di redigere la dichiarazione di conformità UE sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro sino a 36.000 euro; e) chiunque mette a disposizione sul mercato DPI privi della marcatura CE sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro; f) il fabbricante o il suo mandatario, che a richiesta dell'autorità di sorveglianza omette di esibire la documentazione prevista dal regolamento DPI sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro sino a 18.000 euro; g) chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro; h) chiunque non osserva i provvedimenti dati dall’autorità di sorveglianza del mercato sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro sino a 48.000 euro; i) chiunque promuove pubblicità per DPI che non rispettano le prescrizioni del regolamento sui DPI sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro sino a 6.000 euro. In riferimento ai procedimenti di definizione delle violazioni, alle sanzioni pecuniarie amministrative previste non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., mentre alle contravvenzioni previste, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli artt. 20 e seguenti, del D.Lgs n. 758/1994. DPI già in uso Relativamente ai DPI già in possesso al 12 marzo 2019 e acquistati prima del 21 aprile 2018, l’utilizzatore potrà ancora usarli secondo le istruzioni d’uso e di manutenzione redatte secondo le precedenti norme, con l’accortezza però di controllare che gli attestati di certificazione CE e le approvazioni di prodotto, rilasciati a norma della precedente direttiva di armonizzazione 89/686/CEE (ora abrogata dal regolamento UE n. 2016/425) non scadano prima del 21 aprile 2023, data ultima comunque di validità della conformità dei “vecchi” DPI.