Si configura il distacco quando un datore di lavoro, per proprio interesse, pone a disposizione un lavoratore (o più lavoratori) a favore di un altro soggetto, al fine di eseguire una specificata attività lavorativa per un periodo temporaneo determinato. Questi tre elementi (interesse del distaccante, specifica e temporanea attività) devono essere chiaramente esplicitati nel provvedimento di distacco. Istituto del distacco e obblighi di sicurezza Attraverso questo istituto, la prestazione lavorativa subisce una modifica fondamentale rispetto alle modalità di esecuzione. Normalmente, l’attività viene svolta presso il soggetto terzo beneficiario, ma come specificato dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso un interpello alla sua Direzione Generale, il luogo della prestazione non risulta un elemento indispensabile per la definizione della fattispecie esaminata. Tutte le risposte in merito ai diversi adempimenti relativi a tale istituto sono riassunte nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Infatti, viene specificato dal legislatore che tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, cioè del soggetto beneficiario delle prestazioni lavorative. Gli unici obblighi a carico del datore di lavoro, cioè del distaccante, sono di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici “generalmente” connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Nelle Pubbliche amministrazioni, gli obblighi rimangono a carico del datore di lavoro designato ad ospitare il lavoratore. Adempimenti del distaccante A carico del datore di lavoro distaccante viene indicato chiaramente l’obbligo di informare il lavoratore, nonché di formarlo in via generale sui rischi connessi alla tipicità delle mansioni svolte. La giurisprudenza, però, evidenzia che il distaccante sia comunque tenuto a vigilare che, nei luoghi di lavoro ove venga prestata l’attività lavorativa, vengano rispettate le normative inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro ed applicate le misure di prevenzione e protezione, rimanendo il datore di lavoro stesso responsabile in caso di omissione. Egli, oltre a essere titolare del trattamento economico e normativo, è soggetto agli obblighi contributivi che fanno a lui capo anche ai fini della classificazione previdenziale e quindi della determinazione del regime contributivo applicabile. Per contro, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, seppur economicamente spettanti al datore di lavoro distaccante, fanno riferimento per la voce di tariffa applicabile alle prestazioni svolte presso l’impresa distaccataria. Adempimenti del distaccatario Il soggetto terzo che riceve i servizi oggetto del distacco è titolare anche degli effettivi poteri di organizzazione della prestazione resa dal lavoratore, pur non essendo il titolare formale del rapporto di lavoro. Egli è responsabile della grande maggioranza degli adempimenti, in quanto tenuto a garantire la sicurezza e la salute del lavoratore in distacco. Questo implica la fornitura al lavoratore stesso dei dispositivi di protezione individuali necessari e idonei per lo svolgimento delle mansioni, nonché l’attuazione della relativa sorveglianza sanitaria eventualmente prevista che viene posta in essere dal medico competente nominato dallo stesso distaccatario. Per poter correttamente individuare quali siano i necessari DPI e se sorgano gli obblighi relativi alla verifica dell’idoneità al lavoro, è quindi necessario valutare i rischi ai quali viene sottoposto il lavoratore durante lo svolgimento delle mansioni prestate in distacco. Tale valutazione spetta al distaccatario, che deve inserirla all’interno del proprio documento (DVR), dando rilievo ai rischi emersi anche in base alla tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione stessa. Inoltre, il personale preposto all’interno dell’azienda a sovraintendere le attività deve anche vigilare sul rispetto delle prescrizioni di sicurezza da parte dei soggetti in distacco, interrompendo eventuali loro adempimenti non conformi. Seppur vero che il distaccante ha l’obbligo di informazione e formazione, si può ritenere opportuno e corretto che in relazione alle specificità connesse alle prestazioni eseguite, al luogo di lavoro ove viene svolta la mansione, alle misure di gestione delle emergenze e delle modalità di evacuazione, queste siano oggetto di formazione che possa essere erogata dal distaccatario. Nel caso vengano utilizzati impianti o attrezzature per i quali sia necessario un addestramento specifico o vengano impiegati dispositivi di protezione individuali di terza categoria (cd. salvavita), la loro formazione specifica spetta al distaccatario. Il legislatore e la giurisprudenza hanno cercato in questo modo di garantire, anche per questo istituto particolare del distacco, la massima tutela possibile al prestatore di lavoro, sia da parte del distaccante che del distaccatario.