Corte di Giustizia Ue - Cause Riunite C‑64/18, C‑140/18, C‑146/18 e C‑148/18 La Corte di Giustizia UE è intervenuta nelle cause riunite C-64/18, C-140/18, C-146/18 e C-148/18, per fornire chiarimenti in merito al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. E’ stato chiesto in particolare se il diritto dell’unione osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di violazione degli obblighi del diritto del lavoro relativi all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, l’irrogazione di ammende: – che non possono essere inferiori a un importo predefinito; – che sono state irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale; – alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga, e – che sono convertite in pene detentive in caso di mancato pagamento. Sentenza della Corte La Corte di Giustizia Ue nella sentenza del 12 settembre 2019 ha rilevato che: - la normativa nazionale di riferimento nel procedimento principale (legge recante adeguamento della normativa in materia di contratti di lavoro, BGBl., 459/1993) non determina direttamente le condizioni di lavoro e occupazione applicabili in forza della normativa austriaca, ma mira a garantire l’efficacia dei controlli che possono essere operati dalle autorità austriache competenti al fine di assicurare il rispetto di tali condizioni; - secondo una giurisprudenza costante della Corte, devono considerarsi quali restrizioni della libera prestazione dei servizi tutte le misure che vietino, ostacolino o rendano meno allettante l’esercizio di detta libertà; - una normativa nazionale che prevede, nel contesto di un distacco di lavoratori, l’obbligo di redigere e di tenere i documenti sociali e di lavoro nello Stato membro ospitante può comportare costi e oneri amministrativi ed economici supplementari per le imprese stabilite in un altro Stato membro e costituisce, pertanto, una restrizione alla libera prestazione dei servizi; - che una normativa nazionale che subordini al rilascio di un’autorizzazione amministrativa l’esercizio di prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un’impresa avente sede in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 56 TFUE. Nella causa in esame, il governo austriaco ritiene che la restrizione alla libera prestazione dei servizi sia giustificata dagli obiettivi di tutela sociale dei lavoratori, di lotta contro la frode, segnatamente sociale, e di prevenzione degli abusi e che la previsione di sanzioni per le violazioni degli obblighi in materia di diritto del lavoro mirano al conseguimento degli obiettivi perseguiti. Tuttavia la severità della sanzione irrogata deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione che essa intende sanzionare, la combinazione dell’elevato importo delle ammende previste per sanzionare la violazione degli obblighi in materia di diritto del lavoro con il cumulo senza un massimale di queste ammende qualora l’infrazione riguardi diversi lavoratori può portare a sanzioni pecuniarie di importo significativo, che, come in questo caso, possono ammontare a diversi milioni di euro. Alla luce di quanto rilevato, la Corte di Giustizia UE dichiara che l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede, in caso di inosservanza di obblighi in materia di diritto del lavoro relativi al conseguimento di autorizzazioni amministrative e alla conservazione della documentazione salariale, l’irrogazione di ammende: – che non possono essere inferiori a un importo predefinito; – che sono state irrogate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato e senza un massimale; – alle quali si aggiunge un contributo alle spese del procedimento pari al 20% del loro importo in caso di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione che le irroga, e – che sono convertite in pene detentive in caso di mancato pagamento.