Con la circolare n. 37 del 3 aprile 2023, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla valorizzazione figurativa dei periodi di donazione di sangue per i lavoratori iscritti alle gestioni ex Inpdap. La legge n. 219 del 21 ottobre 2005, all’articolo 8, ha previsto che i donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente o interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata lavorativa. Il legislatore ha, peraltro, previsto che anche in caso di inidoneità alla donazione sia garantita la retribuzione dei donatori lavoratori dipendenti, limitatamente al tempo necessario all’accertamento dell’idoneità e alle relative procedure. In entrambe le predette ipotesi, il datore di lavoro ha facoltà di chiedere il rimborso all’Inps e in tale caso al lavoratore viene garantito l’accredito della contribuzione figurativa, in relazione ai periodi in cui si colloca l’evento tutelato, nell’ambito della gestione pensionistica alla quale lo stesso è iscritto. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di donazione di sangue relativi al personale di cui all’oggetto della presente circolare, sono, pertanto, imputati alla gestione pensionistica pubblica di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2009, in favore dei lavoratori a cui è stato riconosciuto il diritto alle tutele assicurative della malattia deve riconoscersi l’accredito della contribuzione figurativa per la donazione di sangue, trattandosi di assicurazioni assimilabili. La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza n. 52/1992, considera la donazione di sangue come una malattia per lo stato di debilitazione che la stessa comporta. In particolare, secondo il giudice delle leggi, la giornata di riposo erogata è diretta a tutelare la salute del lavoratore indebolita per “la perdita di sangue che il donatore subisce che produce nel soggetto che dona un indebolimento psico-fisico equiparabile allo stato di malattia per cui possono trovare applicazione le norme (art. 56 del regio decreto legge n. 1827 del 1935, modificato dall'art. 36 della legge n. 160 del 1975) che prevedono in caso di malattia la contribuzione figurativa”. Al fine di garantire la valorizzazione degli eventi per il predetto personale, nell’ambito delle dichiarazioni retributive e contributive della Gestione pubblica (DMA, UniEmens-ListaPosPA) da trasmettere ai fini previdenziali, dovranno essere utilizzati appositi codici identificativi delle assenze per gli eventi di cui si tratta. In particolare, a fare data dal mese di competenza maggio 2023, per dichiarare l’evento in oggetto si dovrà utilizzare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, valorizzando il Tipo Servizio 84,avente il significato di “Permesso Donazione Sangue dei dipendenti delle aziende di cui all’art. 20 c.2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112”, che dovrà trovare riscontro con il Codice Tipo Evento DON/DMO utilizzato per dichiarare il permesso nella <PosContributiva>. Nel mese in cui il lavoratore usufruisce del permesso, si dovrà indicare nell’elemento “E0” con Tipo Servizio 4 “Servizio Ordinario” il periodo del mese solare utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del periodo relativo al permesso suddetto, senza elaborare per quest’ultimo distinti quadri “E0”. Contestualmente, si dovrà elaborare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> e <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si è verificato l’evento e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni che danno diritto all’accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000), mentre non si dovrà valorizzare l’elemento <RetribVirtualeFiniPens>. Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> del primo quadro “E0” e con il <GiornoFine> fine dell’ultimo quadro “E0”, ovvero dei quadri V1, Causale 5, relativi allo stesso mese solare eventualmente già inviati in precedenza, a parità di “Tipo Impiego” e in assenza di periodi interruttivi di servizio utile. Considerato che il contributo obbligatorio per la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (gestione credito) e per la gestione ex ENPDEP è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e per la gestione ex ENPDEP (ove presente) è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici; la stessa dovrà essere, pertanto, valorizzata separatamente nell’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, relativo al permesso per donazione di sangue e non ricompresa nell’elemento “E0”. In tutte le ipotesi di eventi con contribuzione figurativa ai fini pensionistici, l’imponibile della gestione credito e della gestione ex ENPDEP deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrispondente alla parte di retribuzione persa. Per quanto riguarda i periodi pregressi, si evidenzia che è possibile procedere al recupero della contribuzione versata per i periodi in cui i lavoratori hanno usufruito dei permessi relativi alla donazione di sangue e per i quali non era stato possibile evidenziarne la specifica copertura figurativa, con le seguenti modalità: si dovrà inviare l’elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare secondo le indicazioni precedentemente illustrate, contestualmente al V1, Causale 5, con Servizio Ordinario a sostituzione del quadro precedente, nel quale dovranno essere dichiarati tutti i dati giuridici ed economici del periodo, non ricomprendendo la quota di imponibile (e relativo contributo) precedentemente assoggettata a contribuzione. Il recupero della contribuzione sarà possibile, nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione, fatti salvi gli effetti di eventuali validi atti interruttivi intercorsi medio tempore. In fase di istruttoria l’operatore di Sede dovrà verificare la sussistenza della corrispondente denuncia con la quale l’evento donazione sangue è stato dichiarato nel flusso Uniemens <PosContributiva>, per i medesimi lavoratori per i quali viene inviato l’elemento a variazione in ListaPosPa. Ove non venga reperita la corrispondenza tra gli eventi dell’elemento a variazione ListaPosPa e quelli denunciati nell’elemento causale “RecMal” con i codici conguaglio, alternativi, S110, S111, S112, S113 e S114, esposti nel flusso Uniemens <PosContributiva>, si dovrà procedere con la richiesta al datore di lavoro di attestazione riferita ai periodi per i quali si chiede il recupero. Per l’implementazione delle retribuzioni figurative sulle posizioni previdenziali della Gestione pubblica è in programma il rilascio di un automatismo che consentirà, laddove siano presenti le denunce sia lato flussi UniEmens-ListaPosPa sia lato <PosContributiva>, di associare il valore della retribuzione persa presente su <PosContributiva> al corrispondente evento dichiarato su ListaPosPa.