La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti, nella causa C-316/18, in merito al rifiuto da parte dell’amministrazione delle imposte e delle dogane del Regno Unito, di concedere all’università di Cambridge la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ai costi sostenuti nell’ambito di attività di investimento non rientranti nella direttiva IVA, ma i cui redditi sono stati utilizzati per coprire i costi dell’insieme delle attività di tale università. Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza: - se occorra operare una distinzione tra operazioni esenti e operazioni non soggette a imposta per stabilire se l’IVA assolta ai fini di tali operazioni sia detraibile; - se nel caso in cui i costi di gestione siano sostenuti soltanto nell’ambito di un’attività di investimento non soggetta a imposta, sia comunque possibile stabilire il necessario nesso fra tali costi e le attività economiche sovvenzionate con i redditi generati dagli investimenti, così da consentire la detrazione dell’IVA facendo riferimento alla natura e alla portata dell’attività economica a valle che conferisce il diritto di detrarre l’IVA; - se occorra operare una distinzione fra l’IVA assolta nell’ambito di operazioni finalizzate alla raccolta di capitale per un’attività economica e l’IVA assolta nell’ambito di operazioni produttive di un proprio flusso di reddito, distinto da altri flussi di reddito derivanti da un’attività economica a valle. LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE La Corte di Giustizia Ue ricorda che il sistema comune dell’IVA garantisce, la perfetta neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di queste ultime, purché tali attività siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA. Per poter beneficiare del diritto a detrazione, occorre: - che l’interessato sia un «soggetto passivo» ai sensi di tale direttiva; - che i beni o i servizi siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta e che, a monte, detti beni siano ceduti o che siffatti servizi siano forniti da un altro soggetto passivo. Pertanto, le operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IVA o quelle che sono esenti da IVA, in linea di principio, non conferiscono alcun diritto a detrazione. E’ necessaria inoltre l’esistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle che conferiscono un diritto a detrazione il quale presuppone che il costo dei beni o delle prestazioni a monte sia incorporato rispettivamente nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nel contesto delle sue attività economiche. Nel caso specifico in esame, nell’ambito della raccolta e del ricevimento di donazioni e di dotazioni, si evidenzia che, l’università di Cambridge non agisce in qualità di soggetto passivo. Infatti, per essere considerato un soggetto passivo, una persona deve esercitare attività economiche, vale a dire attività effettuate a titolo oneroso. Orbene, poiché le donazioni e le dotazioni, versate essenzialmente per motivi soggettivi, a fini caritativi e in modo aleatorio, non costituiscono la contropartita di alcuna attività economica, la loro raccolta e il loro ricevimento non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA. Il fatto che siano sostenuti costi ai fini dell’acquisizione di una prestazione nel contesto di un’attività non economica non esclude di per sé che questi ultimi diano diritto a detrazione nell’ambito dell’attività economica del soggetto passivo, nei limiti in cui sono incorporati nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o dei servizi forniti dal soggetto passivo nel quadro di tale attività economica. Tuttavia dal fascicolo a disposizione, risulta che, da un lato, i costi di gestione delle donazioni e delle dotazioni investite nel fondo di cui trattasi non sono incorporati nel prezzo di un’operazione specifica a valle. Dall’altro lato risulta che l’università di Cambridge è un istituto di insegnamento senza scopo di lucro e che i costi sono sostenuti al fine di generare risorse destinate a coprire i costi dell’insieme delle operazioni effettuate a valle da detta università, risorse che consentono, pertanto, di ridurre i prezzi dei beni e dei servizi forniti da quest’ultima, tali costi non possono essere considerati elementi costitutivi di questi prezzi e, di conseguenza, non fanno parte delle spese generali di detta università. Alla luce delle considerazioni che precedono, La Corte di Giustizia UE dichiara che un soggetto passivo che svolga sia attività soggette a IVA sia attività esenti da tale imposta, che investa le donazioni e le dotazioni che riceve collocandole in un fondo, e che utilizzi i redditi generati da tale fondo per coprire i costi del complesso di tali attività, non è autorizzato a detrarre, a titolo di spese generali, l’IVA assolta a monte relativa ai costi connessi a tale investimento.