Alle cooperative sociali che hanno assunto, con contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di violenza di genere è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Lo sgravio contributivo spetta per 3 anni dalla data di assunzione. Per l’operatività si attende però l’emanazione della circolare INPS che definisca le regole operative necessarie per la concreta fruizione dell’incentivo. In cosa consiste l’incentivo A fronte di un’assunzione con contratto a tempo indeterminato compresa tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 350,00 euro su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, ma sono esclusi i premi ed i contributi INAIL. Il Decreto Ministeriale 11 maggio 2018 assegna all’INPS l’onere della gestione dell’esonero: l’assegnazione della agevolazione contributiva avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati. Al riguardo, le necessarie istruzioni operative non sono ancora state definite: oltre alle modalità di presentazione delle istanze, l’INPS dovrà definire anche le modalità per mezzo delle quali il datore di lavoro potrà fruire dell’incentivo, presumibilmente per mezzo di appositi codici da valorizzare nella denuncia individuale del lavoratore nell’UniEmens. All’INPS spetterà anche il compito di vigilare affinchè il riconoscimento del beneficio avvenga nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. I soggetti interessati Non tutte le aziende sono destinatarie dell’incentivo: solo le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 che nel corso dell’anno 2018 hanno assunto a tempo indeterminato donne che hanno subito traumi derivanti da violenze di genere possono beneficiare dell’esonero contributivo. Per accedere allo sgravio la lavoratrice deve essere inserita in percorsi di protezione, debitamente certificati dai centri di servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio; il riferimento normativo è nell’articolo 5-bis del decreto-legge, n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013. Pertanto, al fine dell’ammissione al beneficio, per ogni assunzione agevolata le cooperative sociali devono produrre nell’ambito dell’istanza di accesso idonea certificazione attestante tale requisito. Come chiedere il congedo Le lavoratrici dipendenti, autonome e le collaboratrici coordinate e continuative che risultino inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio, oltre allo sgravio contributivo in argomento hanno la possibilità di chiedere, al fine di assicurare una migliore conciliazione tra lavoro e partecipazione ai percorsi di protezione, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con distribuzione dell’orario sia verticale che orizzontale, nei limiti delle disponibilità dell’organico, e di trasformare nuovamente il rapporto di lavoro da part-time a full time a seguito di successiva richiesta della lavoratrice stessa. In alternativa, le interessate possono fruire di un congedo retribuito per motivi connessi alle attività di protezione, di durata fino a tre mesi (equivalenti a 90 giorni lavorativi) da fruire entro un arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione. Le lavoratrici dipendenti, durante quel periodo di congedo, possono beneficiare di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, escludendo dall'indennizzo e dal calcolo della durata del congedo i giorni festivi non lavorativi, i periodi di aspettativa o di sospensione dell'attività lavorativa, nonché le pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto; il congedo dà diritto alla copertura figurativa della contribuzione ed al computo ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Ai fini dell'esercizio del diritto, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a dare al datore di lavoro un preavviso non inferiore a 7 giorni, produrre idonea certificazione e presentare domanda di congedo all’INPS. La fruizione del congedo può avvenire su base giornaliera od oraria nell’arco temporale di tre anni nelle modalità previste dalla contrattazione collettiva; la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. A questo proposito si segnala che il CCNL del Credito con l’accordo dell’8 marzo 2017 ha appositamente disciplinato la fruizione di questi permessi. L’indennità può essere richiesta dall’interessata per mezzo del servizio on line “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere” oppure, come indicato dalla circolare INPS n. 3/2019, fino al prossimo 31 marzo 2019 per mezzo del modulo cartaceo SR165. Essa viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata a conguaglio per mezzo dell’UniEmens con la contribuzione mensilmente dovuta, secondo le stesse modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. Le lavoratrici autonome, invece, hanno diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito ai fini contributivi per la qualifica di impiegato. Considerazioni finali E’ senza dubbio lodevole la tutela delle donne vittime di violenza di genere prevista dal legislatore, ma le iniziative già passate al vaglio del Parlamento dovrebbero essere operative in tempi brevi per dare concreta tutela e assistenza a chi ne ha diritto. Inoltre, se da un lato i congedi con indennità a carico dell’INPS sono già in vigore e fruibili, l’esonero contributivo rappresenta una misura condivisibile da un punto di vista teorico ma criticabile per altri aspetti: oltre alla già citata impraticabilità dell’incentivo, la sfera di utilizzo è eccessivamente limitata. Se consideriamo che di tutta la platea dei datori di lavoro solo le cooperative sociali possono (teoricamente) beneficiare dell’incentivo, che l’importo disponibile a carico dello Stato per fare fronte alle minori entrate previste è assai ridotto (1 milione di euro all’anno) e che le assunzioni agevolabili sono limitate al solo anno 2018, l’effettiva valenza dello sgravio risulta esigua.