Corte Costituzionale - Sentenza n. 222 del 24 ottobre 2019 Il doppio binario penale amministrativo, anche nel settore tributario, è da escludere quando i due procedimenti sono collegati sul piano sostanziale e temporale. Lo sottolineano la giurisprudenza delle Corti europee e la Corte costituzionale vi si richiama ieri, con la sentenza n. 222, scritta da Francesco Viganò, per giudicare inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bergamo in un procedimento per omesso versamento Iva. La sentenza mette in evidenza come l’ordinanza di rinvio alla Consulta, al di là di un fugace accenno alla causa di non punibilità costituita dalla volontaria estinzione del debito tributario e della sanzione amministrativa, trascura di descrivere gli ulteriori istituti premiali, come la concessione di termine per adempiere al pagamento del residuo debito tributario rateizzato o gli effetti dell’adempimento del debito erariale sulla confisca e di misurarne «la portata, in termini di introduzione di elementi di raccordo tra adempimento del debito tributario da un lato, e svolgimento ed esito del processo penale, dall’altro lato». Neppure si fa riferimento alle disposizioni che prevedono obblighi di comunicazione degli illeciti tributari da parte della Guardia di Finanza all’autorità giudiziaria e viceversa, che puntano ad assicurare una sostanziale contestualità dell’avvio dell’accertamento tributario e di quello penale. Non vengono, poi, considerate le disposizioni che consentono forme di circolazione del materiale probatorio raccolto dall’indagine penale all’accertamento tributario e viceversa. Infine resta non richiamata la giurisprudenza sull’utilizzabilità del materiale istruttorio raccolto in ciascun procedimento, come elemento di prova e fonte di convincimento da parte del giudice che istruisce l’altro procedimento. E nulla viene detto sul requisito, enunciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza A e B contro Norvegia, della necessaria prevedibilità per l’interessato della duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. «Prevedibilità - osserva la Consulta -, che è, peraltro, in re ipsa, dal momento che la legislazione italiana stabilisce chiaramente la sanzionabilità in via amministrativa della violazione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997 da un lato, e in via penale ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, limitatamente – nella formulazione attuale – agli omessi versamenti di importo superiore ai 250.000 euro, dall’altro».