La legge conversione del decreto legge n. 4/2019 supera il lungo esame parlamentare e viene definitivamente approvata. Sul versante previdenziale trovano conferma tutte le misure più importanti tra cui quota 100 per il triennio 2019-2021, rinnovo di opzione donna e APE sociale per il 2019 e blocco dell’adeguamento alla speranza di vita per il trattamento di pensione anticipata ordinaria e per lavoratori precoci fino al 2026. In aggiunta, lo scivolo triennale per accedere a quota 100 con i Fondi di Solidarietà Bilaterali, la possibilità di richiedere l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio o di riscattare periodi non coperti da contribuzione, così come la possibilità di riscattare in modo agevolato i corsi di studio universitario collocati dopo il 31.12.1995. Quota 100 Requisiti In via sperimentale per il triennio 2019-2021, potrà accedere a pensione anticipata in quota 100 chi raggiungerà almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. La misura previdenziale sarà alternativa alla pensione di vecchiaia e alle altre ipotesi di pensione anticipata e potrà essere conseguita anche successivamente al 31.12.2021, nel caso di maturazione dei requisiti entro tale data, qualora risultassero ancora disponibili i fondi stanziati ad hoc. Il requisito anagrafico non sarà adeguato agli incrementi della speranza di vita, mentre il requisito contributivo, sarà raggiungibile anche ricorrendo al cumulo gratuito di periodi assicurativi, purché non coincidenti, maturati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della Gestione Separata e delle gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO. Restano esclusi dal cumulo i periodi contributivi maturati presso le casse professionali. Finestre mobili La decorrenza del trattamento pensionistico risentirà delle finestre mobili, in base alle quali, si dovranno attendere, a partire dalla maturazione dei requisiti: - 3 mesi per i lavoratori privati; - 6 mesi per i dipendenti pubblici, a condizione che la domanda di collocamento a riposo sia presentata con un preavviso di almeno 6 mesi. Viene, però, definita una disciplina ad hoc per chi ha maturato i requisiti al 31.12.2018: - i lavoratori privati potranno accedere a trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; - i dipendenti del settore pubblico dal 1° agosto 2019, fermo restando il termine di preavviso. Per i dipendenti pubblici del comparto scuola e AFAM, che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza sarà all'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà il suddetto 31 dicembre. In sede di prima applicazione, si è potuta presentare, fino al 28 febbraio scorso, domanda di cessazione dal servizio con effetto dall'inizio del prossimo anno scolastico o accademico. Incumulabilità dei redditi Il trattamento pensionistico in quota 100 non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo dal giorno di decorrenza fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni fino al 2022). L’unica eccezione è rappresentata dai redditi da lavoro autonomo occasionale che dovranno, però, rientrare nel limite di 5.000 euro lordi annui. Isopensione I requisiti di quota 100 non possono essere tenuti in considerazione per applicare gli accordi di isopensione (art. 4, co. da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012), utilizzabili dalle aziende con più di 15 dipendenti, che consentono un anticipo dell'età pensionabile fino a massimo 4 anni (7 per il triennio 2018-2020) rispetto alla Legge Fornero a patto che l'azienda corrisponda un assegno ai lavoratori di importo equivalente alla pensione fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento, unitamente alla contribuzione correlata. Scivolo triennale con Fondi di Solidarietà Bilaterali Viene introdotta la possibilità di un assegno straordinario in attesa del conseguimento, entro il 31.12.2021, dei requisiti per la pensione anticipata in quota 100. Il Fondo di solidarietà bilaterale provvede, a suo carico e previo il versamento del contributo da parte del datore di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata. Le disposizioni si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in via di costituzione, mentre l’erogazione dell’assegno è subordinata ad accordi o contratti collettivi, aziendali o territoriali, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali sia stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono all'assegno. Misure per far fronte alle uscite (scuola, giustizia, beni culturali e S.S.N.) Per far fronte alle uscite dei quotisti e garantire l'attività didattica, nel primo concorso pubblico per docente nella scuola secondaria le graduatorie saranno predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40% del totale al servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un punteggio fino al 50% di quello attribuibile ai titoli. Per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari si autorizza, per il 2019, l’assunzione di personale, specificando che verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo agli iscritti alle liste di collocamento che abbiano completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo o il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Si autorizzano anche le assunzioni presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), che potrà assumere personale non dirigenziale a tempo indeterminato, dal 15.7.2019, per massimo 551 unità. I concorsi pubblici avranno una specifica procedura riguardo: - nomina e composizione di commissioni e sottocommissioni d’esame, anche per le prove scritte, a cui saranno assegnati almeno 250 candidati; - prova preselettiva, anche a risposta multipla e da correggere con l’ausilio di sistemi informatici e telematici; - forme semplificate di svolgimento degli scritti; - prove pratiche in aggiunta o in sostituzione di quelle scritte, per profili tecnici; - particolare calcolo del punteggio d’esame. Infine, si prevede l’inclusione tra i vincitori del concorso dei disabili idonei che siano disoccupati al momento di formazione della graduatoria e iscritti nell’elenco tenuto dai servizi per il “collocamento mirato”. Anche Regioni, Enti locali e aziende del Servizio Sanitario Nazionale potranno assumere, nel triennio 2019-2021, personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e nell'anno in corso. I vincitori dei concorsi dovranno permanere nella sede di prima destinazione per almeno 5 anni. Sarà anche possibile assumere professionalità specifiche purché in linea con la programmazione regionale e i piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni. Pensione anticipata Il requisito per l’accesso alla pensione anticipata, fino al 31.12.2026, sarà pari a: - 42 anni e 10 mesi per gli uomini; - 41 anni e 10 mesi per le donne. Viene introdotto il sistema delle finestre mobili di accesso al trattamento pensionistico della durata di 3 mesi a partire dalla maturazione del requisito. Una disciplina ad hoc riguarda chi ha maturato il requisito tra il 1.1.2019 e l’entrata in vigore del decreto; questi avranno diritto al trattamento a decorrere dal 1.4.2019. Gli adeguamenti biennali all’aspettativa di vita riprenderanno dal 1.1.2027. Analogamente a quota 100, per i dipendenti pubblici del comparto scuola e dell’AFAM, che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà il suddetto 31 dicembre. In sede di prima applicazione, si è potuta presentare, fino al 28 febbraio scorso, domanda di cessazione dal servizio con effetto dall'inizio del prossimo anno scolastico o accademico. Opzione donna Il diritto a trattamento pensionistico anticipato con opzione donna (art. 1, c. 9, L. 243/2004) viene riconosciuto alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31.12.2018 almeno: - 35 anni di anzianità contributiva e - 58 anni di età, se dipendenti, o 59 anni, se autonome. I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita. È prevista una finestra per l’effettivo accesso a pensione pari a: - 12 mesi per le dipendenti; - 18 mesi per le autonome. Anche in questo caso, per le dipendenti del comparto scuola e dell’AFAM, che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà il suddetto 31 dicembre. In sede di prima applicazione, si è potuta presentare, fino al 28 febbraio scorso, domanda di cessazione dal servizio con effetto dall'inizio del prossimo anno scolastico o accademico. Lavoratori precoci Fino al 31.12.2026, per i cd. lavoratori precoci (art. 1, c. 199, L. 232/2016), per i quali il requisito per accedere a pensione è pari a 41 anni di contributi indipendentemente dall'età, non si applica l’adeguamento all’incremento della speranza di vita. Anche in questo caso la decorrenza del trattamento pensionistico scatterà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. I lavoratori precoci sono coloro che, avendo almeno 12 mesi di contribuzione effettiva precedente al compimento dei 19 anni di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da prima del 1.1.1996 e rientrino in una delle seguenti fattispecie: - stato di disoccupazione, a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la NASpI sia cessata da almeno 3 mesi; - svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi al momento della richiesta, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità; - riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; - lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti; oppure - lavoratori dipendenti addetti ad attività lavorativa cd. gravosa per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni di attività. APE sociale Il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale (art. 1, c. da 179 a 186, L. 232/2016) viene prorogato a tutto il 2019. L'APE sociale è un istituto sperimentale consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con almeno 63 anni e, alternativamente: - disoccupati per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale che abbiano concluso la NASpI da almeno 3 mesi e siano in possesso di almeno 30 anni di contributi; - assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o un parente o un affine di secondo grado convivente se i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni o siano affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti, e siano in possesso di almeno 30 anni di contributi; - hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% e siano in possesso di almeno 30 anni di contributi; - svolgono attività lavorative cd. gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 o almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di almeno 36 anni di contributi. Le disposizioni si applicheranno anche a chi verrà a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2019 e le domande per il riconoscimento dovranno essere presentate entro il 31.03.2019, o entro il 15.07.2019. Le domande presentate successivamente, ma comunque non oltre il 30.11.2019, sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano disponibili risorse finanziarie. Condannati e soggetti evasi o latitanti Per i soggetti condannati e volontariamente sottrattisi all'esecuzione della pena, evasi o latitanti è prevista la sospensione del pagamento dei trattamenti previdenziali. Il diritto al ripristino della prestazione decorre dalla data di presentazione della domanda e non ha effetto retroattivo. Le risorse derivanti dalla sospensione sono destinate al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura nonché agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Termine di prescrizione dei contributi previdenziali ed assistenziali per le amministrazioni pubbliche Per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche, i termini di prescrizione contributiva, relativi agli obblighi di contribuzioni obbligatoria per le pubbliche amministrazioni per periodi di competenza fino al 31.12. 2014, non si applicano fino al 31.12.2021, salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato e il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Riscatto di periodi contributivi a fini pensionistici In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, per i soggetti senza anzianità contributiva prima del 1.1.1996, è prevista la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, periodi precedenti all’entrata in vigore del decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, per massimo 5 anni, anche non continuativi, a condizione che non siano soggetti ad obbligo contributivo e siano compresi tra l’anno del primo e quello dell'ultimo contributo versato. L'eventuale acquisizione di anzianità contributiva precedente al 1.1.1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto, con restituzione dei contributi. L’onere è determinato secondo i criteri per il riscatto di periodi con il sistema contributivo e è detraibile al 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali. Per i lavoratori privati, può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore; in tal caso, le somme non rientrano nella base imponibile fiscale né del datore né del lavoratore. Il versamento dell’onere può essere effettuato in unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, ciascuna non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi. Nel caso in cui i contributi debbano essere utilizzati per la liquidazione della pensione o siano determinanti per l’autorizzazione ai versamenti volontari, la somma deve essere versata in unica soluzione. Alla data del saldo dell’onere l’INPS provvede all’accredito della contribuzione e ai relativi effetti. Riscatto agevolato del corso di studi universitario Relativamente a periodi di studio universitario successivi al 31.12.1995, da valutare con il sistema contributivo, è riconosciuta la possibilità di optare per un calcolo dell'onere del riscatto che prevede un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo annuo del reddito soggetto ad imposizione della Gestione INPS Artigiani e Commercianti (legge n. 233/1990), moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’AGO vigente al momento della presentazione della domanda, come accade nel caso di domanda di riscatto presentata da chi non risulta iscritto ad alcuna forma di previdenza obbligatoria e sia inoccupato. Il costo del riscatto, per il 2019, sarà pari a un importo di poco superiore a 5.000 euro annui così calcolati: 15.878 euro x 33% = 5.239 euro. Secondo i criteri ordinari di calcolo del riscatto di periodi post 31.12.1995, la retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione negli ultimi 12 mesi prima della domanda rapportata al periodo oggetto di riscatto. Su questo importo si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime dove opera il riscatto alla data della domanda. Resta ferma la facoltà di applicazione del criterio ordinario di calcolo, come indicato dalla circolare INPS n. 36 del 5 marzo 2019. Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro. I dipendenti pubblici che prestino servizio in settori privi di forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, potranno richiedere l’esclusione dall'applicazione del massimale contributivo, pari nel 2019 a 102.543 euro. La possibilità di deroga riguarda solo i dipendenti pubblici privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 e la domanda di esclusione deve essere presentata entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, o dalla data, se successiva, di superamento del massimale, o dalla data di assunzione. L'esclusione del massimale opera dal mese successivo a quello di presentazione della suddetta domanda. Trattamento di Fine Servizio – anticipo e detassazione La corresponsione dei Trattamenti di Fine Servizio dei dipendenti pubblici che accedano al pensionamento anticipato in quota 100 decorre dalla maturazione del diritto al trattamento di vecchiaia o anticipato. Chi accede al pensionamento in quota 100 o di vecchiaia o anticipato ordinario può richiedere una somma, pari all’indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento bancario agevolato, nel limite massimo pari a 45.000 euro o all’importo spettante se l’indennità di fine servizio è inferiore. Inoltre, l'imposta IRPEF sull'indennità di fine servizio è ridotta in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la data di cessazione o, in caso di cessazione anteriore al 1.1.2019, fra tale data e la corresponsione dell’indennità. La riduzione si applica sull'imponibile dell'indennità non superiore a 50.000 euro e è pari a: - 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 12 mesi dalla cessazione o, se la cessazione è anteriore al 1.1.2019, a decorrere da tale data; - 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 24 mesi dalla cessazione o, se la cessazione è anteriore al 1.1.2019, a decorrere da tale data; - 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 36 mesi dalla cessazione o, se la cessazione è anteriore al 1.1.2019, a decorrere da tale data; - 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 48 mesi dalla cessazione o, se la cessazione sia anteriore al 1.1.2019, a decorrere da tale data; - 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi 60 mesi o più dalla cessazione o, se la cessazione è anteriore al 1.1.2019, a decorrere da tale data. Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici Tutti gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono fornire ai soggetti percettori precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali. La definizione delle modalità di attuazione della norma viene demandata ad un decreto ministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Disposizioni in materia di CIGS Vengono rifinanziate per il 2019 e 2020 le misure in materia di ammortizzatori sociali. La deroga è subordinata alla stipulazione di un accordo in sede governativa, alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale concordati con la regione o le regioni interessate, alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi: - il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario; - il programma contenga piani di recupero occupazionale, con ricollocazione delle risorse umane, e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale; - per la causale contratto di solidarietà, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo; - il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento. Per le prime tre ipotesi, la proroga può essere concessa fino a 12 mesi, mentre per la terza ipotesi fino a 6 mesi. Trattamenti di integrazione salariale in deroga Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento, secondo le modalità stabilite dall'INPS, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione del trattamento. I 6 mesi decorrono dall’entrata in vigore del decreto per i trattamenti conclusi antecedentemente. Fondo di solidarietà del trasporto aereo Il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale ha lo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità del personale del settore del trasporto aereo, nonché di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del medesimo settore. Si dispone che dal 1.1.2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell’addizionalecomunale sui diritti di imbarco, pari a 3 euro a passeggero, siano riversate alla Gestione degli Interventi Assistenziali e di Sostegno (GIAS), mentre per l’anno 2019 le stesse somme siano riversate alla stessa gestione nella misura del 50%, mentre il restante 50% sia destinato al Fondo. Trattamento pensionistico del personale ENAV Per gli assunti fino al 31.12.1995, il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per il personale ENAV è pari a 60 anni, con l'applicazione delle finestre per le quali: - i soggetti in possesso dei requisiti entro il primo trimestre dell'anno possono accedere a pensione dal 1° luglio; - i soggetti in possesso dei requisiti entro il secondo trimestre possono accedere a pensione dal 1° ottobre; - i soggetti in possesso dei requisiti entro il terzo trimestre dell'anno possono accedere a pensione dal 1° gennaio successivo; - i soggetti in possesso dei requisiti entro il quarto trimestre dell'anno possono accedere a pensione dal 1° aprile successivo. Con la nuova norma, questa previsione è estesa ai soggetti assunti dopo il 1.1.1996 che, finora vedevano applicati i requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni fino al 2022). Viene anche soppresso il beneficio contributivo per i dipendenti ENAV con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, consistente nel riconoscimento figurativo di un anno ogni 5 anni interi di servizio effettivo complessivamente prestato nei profili professionali, per un massimo di 5 anni.