L’ecobonus rinforzato al 110% rappresenta un’opportunità straordinaria per chi saprà sfruttarlo. Il maggior beneficio non riguarderà solo gli interventi di edilizia “pesante” previsti dall’art. 119, comma 1, lettere a), b), e c) del decreto Rilancio, ma anche gli interventi accessori che, per tale ragione, potranno determinare anch’essi il diritto a fruire della maggiore detrazione del 110%. Si deve però fare attenzione a non confondere l’effetto “traino” rispetto all’accessorietà dell’intervento. Il risultato ultimo, cioè l’applicazione della maxi-detrazione del 110%, è lo stesso, ma i presupposti non sono coincidenti e gli interventi accessori potrebbero ottenere ancor più vantaggi. L’effetto traino L’effetto “traino” è previsto dall’art. 119, comma 2 del decreto Rilancio, il quale così dispone: “L’aliquota prevista al comma 1, alinea si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013 [...], nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei interventi di cui al comma 1”. Ad esempio, se il contribuente sostituisce gli infissi con una diversa tipologia in grado di assicurare il risparmio energetico, può fruire della detrazione del 50%. Invece, se si procede al rifacimento del cappotto termico, si verifica il c.d. effetto traino. Pertanto, il contribuente potrà beneficiare per l’intera spesa della maxi-detrazione del 110%. Ciò in quanto la sostituzione della tipologia di infisso costituisce un intervento non effettuato autonomamente, ma congiuntamente al cappotto termico, come previsto dall’art. 119, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio, unitamente al successivo comma 2. Le spese accessorie Possono beneficiare del bonus del 110% anche le spese accessorie a quelle “trainanti”. Ad esempio, dopo la realizzazione del cappotto termico sorgerà l’esigenza di procedere alla tinteggiatura della facciata. Il cappotto termico consiste in una serie di elementi edili prefabbricati che vengono applicati direttamente sulla facciata dell’edificio ed è composto da adesivo, materiale isolante, fissaggi, rivestimento base, rinforzo (rete in fibra di vetro) e rivestimento finale con pittura protettiva. Una volta terminato il lavoro di applicazione, l’edificio si presenta all’esterno come una normale costruzione intonacata che è dotata però di un “guscio” protettivo isolante in grado di far diminuire sensibilmente il consumo di combustibile necessario al riscaldamento riducendo la dispersione termica attraverso i muri esterni. Anche la fase finale dell’intonacatura che, nella sostanza, consiste nel rifacimento della facciata può fruire della detrazione del 110%. L’applicazione della percentuale di detrazione è possibile in considerazione dell’accessorietà del costo rispetto alla spesa sostenute per il cappotto termico. In pratica, l’intervento deve essere considerato unitariamente in quanto finalizzato e conseguenza diretta rispetto all’onere sostenuto per l’isolamento dell’edificio. Presupposti non coincidenti Il passaggio descritto, cioè l’accessorietà della spesa, rispetto al primo intervento, è fondamentale in quanto l’effetto traino precedentemente descritto riguarda esclusivamente gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013. Invece, la possibilità di considerare in detrazione le spese sostenute per il rifacimento della facciata, oltre ad attribuire il diritto alla minore detrazione prevista nella misura del 90%, richiede che l’immobile oggetto dell’intervento sia ubicato nelle zone A e B come classificate dal DM n. 1444/1968. La tinteggiatura della facciata, quindi, proprio in quanto successiva e necessaria dopo la realizzazione del cappotto termico, perderà la natura originaria per trasformarsi, anch’essa, in un onere sostenuto ad altri fini, cioè per ottenere l’isolamento termico integrale dell’edificio. Non si tratta solo in una differenza formale in quanto la diversa natura della spesa, che darà diritto alla maxi-detrazione del 110%, non presenta i limiti della zona urbanistica in cui è ubicato l’immobile come previsto, invece, per il rifacimento della facciata. L’accoppiata cappotto termico e successivo rifacimento della facciata darà diritto a fruire del nuovo bonus anche nell’ipotesi in cui l’edificio fosse ubicato al di fuori delle zone A e B previste dal citato decreto ministeriale.