Il Ministero del Lavoro ha pubblicato nella sezione “Pubblicità legale” il decreto direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023, riguardante la determinazione del costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell’edilizia, attività affini e delle cooperative. Le tabelle rilevano, distintamente, il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto in commento. In particolare, il Ministero del Lavoro ha predisposto le tabelle con i costi medi orari, allegandole al decreto, una volta esaminati i contratti collettivi territoriali in vigore – stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le associazioni territoriali aderenti all’ANCE, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, AGCI-produzione e lavoro, Anaepa confartigianato, CNA costruzioni, FIAE casartigiani, CLAAI dipartimento edilizia, Confapi Aniem e le organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL – e dopo aver acquisito informazioni in ordine agli elementi di costo fissi e variabili e peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti del settore dell’edilizia e attività affini. Ad esempio, per la provincia di Roma, il costo medio orario di un operaio edile è pari a: per il primo livello, 25,48 euro; per il secondo livello, 28,40 euro; per il terzo livello, 30,54 euro; per il quarto livello, 32,28 euro. Sempre per la stessa provincia di Roma, il costo medio orario di un impiegato varia da 22,69 euro per il primo livello e fino a 39,60 euro per il Quadro. Invece per le provincie di Milano, Lodi, Monza-Brianza, il costo medio orario di un operaio del settore edile è pari a: per il primo livello, 26,52 euro; per il secondo livello, 29,45 euro; per il terzo livello, 31,66 euro; per il quarto livello, 33,66 euro. Con riferimento agli impiegati, il costo medio orario varia da 23,28 per il primo livello a 40,33 per il Quadro. Infine, si ricorda che in base a quanto stabilito dall’art. 1 comma 2 del decreto direttoriale in commento, il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui l’impresa usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti, e agli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008.