Con la risposta n. 484 del 29 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso alcune precisazioni in merito alla documentazione da acquisire per gli interventi qualificati come “edilizia libera”, nelle ipotesi in cui venga esercitata l’opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Per gli interventi edilizi oggetto d’opzione, l’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020 prescrive, in linea generale, oltre all’onere del contribuente di richiedere il visto di conformità, anche l’obbligo di rilascio dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute, ad opera di un tecnico abilitato. Tali prescrizioni non riguardano, però, gli “interventi minori”, ossia: - riconducibili ad opere classificate come “edilizia libera” (secondo quanto previsto dall’art. 6 del DPR 380/2001, dal DM 2 marzo 2018 o dalle normative regionali); - oppure di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. In deroga a quanto sopra, tuttavia, anche in presenza di uno dei predetti requisiti che qualificano i cosiddetti “interventi minori”, l’obbligo di asseverazione di congruità delle spese (così come di acquisizione del visto di conformità) sussiste in ogni caso per gli interventi agevolati con il bonus facciate ex art. 1 comma 219 della L. 160/2019 o con il superbonus (a norma di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 121 comma 1-ter e 119 commi 11 e 13 del DL 34/2020). Ciò precisato, la risposta ad interpello n. 484/2023 esamina se, in caso di opzione ex art. 121 del DL 34/2020 in relazione a un intervento in “edilizia libera”, il fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo (così come il cessionario del credito) possa fruire dell’esclusione della responsabilità solidale, ai sensi dell’art. 121 comma 6-bis del DL 34/2020, pur non possedendo l’asseverazione di congruità delle spese. A tal proposito, va ricordato che, ai sensi del comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020, se viene accertata l’assenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione “edilizia” per la quale è stata esercitata l’opzione, in caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave sussiste la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto (o del cessionario) per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. Il successivo comma 6-bis dell’art. 121 citato dispone tuttavia che, al di fuori delle ipotesi di dolo o di divieto di acquisto dei crediti da parte dei soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio ex art. 122-bis comma 4 del DL 34/2020, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente: - di avere acquisito il credito d’imposta; - di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito. In particolare, tra la documentazione richiamata dal citato comma 6-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, viene fatto riferimento (lett. e) alle “asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici”. La menzionata disposizione precisa dunque che, ai fini dell’esclusione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo o del cessionario del credito d’imposta, l’asseverazione di congruità delle spese va acquisita “quando obbligatoria per legge”. In ragione di ciò, la risposta a interpello n. 484/2023 precisa che, se l’asseverazione di congruità delle spese non è obbligatoria ai sensi dell’art. 121 comma 1-ter del DL 34/2020 (come avviene, salvo eccezioni, per gli interventi in “edilizia libera”), allora il possesso di tale documento non è necessario neppure a fini dell’esclusione della responsabilità solidale in capo al fornitore o al cessionario prevista dal successivo comma 6-bis. Onere della prova in capo all’ente impositore In ogni caso, nelle ipotesi in cui il fornitore o il cessionario non sia in possesso della documentazione richiesta ai sensi del citato comma 6-bis, rimane fermo quanto esplicitato dal successivo comma 6-quater dell’art. 121 del DL 34/2020, ai sensi del quale “il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale”.