L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 185 dell’11 giugno 2019 riguardante gli effetti della trasformazione societaria sui requisiti della participation exemption (Pex) di tipo soggettivo. La disciplina della participation exemption prevede l’esenzione da IRES delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi i seguenti requisiti: - ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; - classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; - residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato; - esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale. Sul punto, la circolare n. 36/E del 2004, ha illustrato i riflessi che le operazioni straordinarie possono avere sulla disciplina della participation exemption con riferimento, in particolare, al riscontro dei requisiti per ottenere l’esenzione delle plusvalenze. Ove il conferimento neutrale abbia per oggetto un’azienda o un ramo aziendale, le partecipazioni ricevute in cambio dalla conferente si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita; inoltre, la partecipazione ricevuta è assunta con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita. In coerenza con ciò è stato precisato che, in un conferimento neutrale i requisiti soggettivi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 87 TUIR risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell’azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un’anzianità pari a quella attribuibile all’azienda conferita. Quindi, per quanto concerne gli effetti della trasformazione sulla verifica dei requisiti pex occorre evidenziare che le ipotesi di trasformazione non interrompono il periodo di possesso della partecipazione, il quale sarà computato, in capo al soggetto trasformato, tenendo conto anche del periodo maturato in capo al soggetto trasformando. Fermo restando il carattere di neutralità fiscale delle due operazioni straordinarie di trasformazione e conferimento di azienda, si ritiene che la verifica dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR possa essere effettuata tenendo conto anche del periodo antecedente la trasformazione della società.