Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 84 del 13 luglio 2023 in tema di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 3, comma 3, d.l. n. 118/2021. In base alle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l’Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l’iscrizione nell’elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. L’iscrizione nell’elenco speciale deve essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 36 dell’Ordinamento professionale ai fini dell’iscrizione nell’Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell’art. 4 dello stesso Ordinamento professionale. Quindi, considerato che l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, non può iscriversi colui che è iscritto nell’elenco speciale. Il previgente art. 3 d.l. n. 118/2021, attualmente sostituito dall’art. 13 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, prevede espressamente che possono essere inseriti nell’elenco degli esperti indipendenti coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione; ciò al fine di consentire, in particolar modo, l’iscrizione nell’elenco a quanti possano vantare esperienze manageriali nella gestione di imprese in crisi, che abbiano effettuato operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo. Tuttavia, pur essendo questa la ratio della disposizione, il riferimento alle “funzioni” di controllo, pone alcuni problemi in ordine all’applicazione della menzionata disposizione, in quanto, si ravvisano differenti letture circa le esperienze documentabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti: per alcuni, infatti, l’attività di revisione andrebbe inclusa tra le funzioni di controllo richiamate nella norma; secondo altri, invece, l’attività di revisione andrebbe esclusa, in considerazione della diversità del ruolo esercitato dal revisore legale rispetto all’attività di vigilanza dell’organo di controllo societario anche in occasione di operazioni di ristrutturazione che abbiano interessato la società. Quindi, non riscontrandosi unanimità di vedute sull’ambito applicativo della disposizione, in aderenza a un’interpretazione letterale del testo che richiama genericamente le ”funzioni” di controllo, sembrerebbe che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, possano essere valutate, sia l’attività svolta del collegio sindacale, sia che quella del revisore legale.