Tra le misure di semplificazione introdotte dal D.L. n. 119/2018 (decreto fiscale) con effetto dal 1° luglio 2019 figurano anche quelle in tema di emissione e di registrazione delle fatture, che intervengono nel corpo del D.P.R. n. 633/1972. Una prima novità è relativa al termine di emissione delle fatture che - con valenza generale, cioè non limitata alla fatturazione elettronica - consente l’emissione del documento entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione e non più, quindi, nel momento di effettuazione dell'operazione. Sul punto interviene l’emendamento al decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), approvato dalle Commissioni riunite della Camera, che estende il termine in esame dal decimo al dodicesimo giorno successivo all’emissione della fattura. Evidenza in fattura La modifica si riferisce all’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, con la connessa previsione - per chi si avvale di tale possibilità - di darne evidenza in fattura, sicché chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione non è tenuto ad alcuna ulteriore specificazione, richiesta invece dal nuovo art. 21, comma 2, lettera g-bis), per chi sceglie di emettere la fattura in una data diversa da quella di effettuazione dell’operazione. In tal caso, infatti, occorre indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo. Esigibilità dell’imposta La novità non incide sull’esigibilità dell’imposta e sulla conseguente liquidazione, sicché - anche laddove ci si avvalga del maggiore termine di emissione della fattura - l’operazione rileva ai fini della liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui si è manifestata, secondo i parametri - ordinari e derogatori - previsti dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Registrazione delle fatture emesse Il decreto fiscale 2019 ha anche modificato, sempre in ottica di semplificazione e in coerenza con la misura relativa alla tempistica di emissione delle fatture, i termini di registrazione delle fatture emesse, disponendo che le stesse devono essere annotate in apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni medesime. Nella previgente formulazione, l’art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 disponeva che il contribuente deve annotare le fatture emesse entro 15 giorni, nell’ordine della loro numerazione e con riferimento alla data della loro emissione. La norma si riferisce a tutte le fatture emesse, vale a dire quelle immediate, quelle differite e quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi “generiche” a favore di soggetti stabiliti in altri Stati UE e, infine, quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi “generiche” rese a o ricevute da soggetti extra-UE. Restano, tuttavia, escluse le fatture super-differite, riguardanti le cessioni di beni poste in essere dal cessionario nei confronti di altro soggetto per mezzo del proprio cedente, che devono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento allo stesso mese, consentendo così - in un’ottica di agevolazione - il rinvio dell’esigibilità dell’imposta. Riduzione della sanzione al 20% È da tenere in considerazione che, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2019, non si applicherà più la disposizione, introdotta anch’essa dal decreto fiscale, che consente la disapplicazione della sanzione in caso di fattura elettronica emessa oltre il termine normativamente previsto, ma comunque in tempo utile per far concorrere l’imposta alla liquidazione periodica di competenza. Resta, invece, applicabile sino al 30 settembre 2019, con esclusivo riguardo ai contribuenti mensili, la riduzione della sanzione al 20% nel caso in cui la fattura emessa tardivamente partecipi alla liquidazione del mese successivo.