Con la risposta n. 401 del 27 luglio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di credito d'imposta per imprese energivore in relazione all'acquisto di gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, riconosce, in favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. "imprese energivore"), un contributo straordinario, fruibile sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'energia elettrica acquistata ed impiegata nell'attività economica durante il secondo trimestre 2022, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 4, con riferimento al secondo trimestre 2022, il credito d'imposta in parola è riconosciuto anche in relazione alle spese per l'energia prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata. In tal caso, il medesimo comma 2 stabilisce che "l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica". Come sottolineato nel dossier di lettura n. 302 del 2022 del Servizio Bilancio del Senato, la norma estende la platea dei beneficiari del contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta anche alle imprese energivore che producono ed allo stesso tempo autoconsumano l'energia elettrica prodotta, a differenza dell'articolo 15 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. "decreto Sostegni ter"), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non le aveva ricomprese. Orbene, il dubbio interpretativo posto all'Amministrazione finanziaria dalla società istante - che riferisce di essere un'impresa energivora ai sensi dell'elenco 13 del 18 dicembre 2022 del CSEA - riguarda la determinazione del credito qui in esame in relazione alla quota di energia elettrica fornita mediante uno dei due contratti di approvvigionamento in essere, ossia il contratto di "servizi energetici" per il tramite di un trigeneratore, rispetto alla quale la stessa interpellante ritiene di potersi qualificare come impresa autoproduttrice. Orbene, sulla base delle peculiarità del contratto, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la società possa essere sostanzialmente considerata quale proprietaria dell'impianto di trigenerazione e, di conseguenza, qualificata come un'impresa che produce e autoconsuma energia elettrica. Ciò comporta, quindi, che la società potrà fruire del credito in esame alla stregua di autoproduttore, adottando la relativa metodologia di calcolo ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 17/2022. Si ricorda, in proposito, che in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata, l'incremento del costo per kWh per il periodo (trimestre del 2022) è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica rispetto al medesimo periodo del 2019 mentre il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Con la risposta ad interpello n. 595 del 2022 l'Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che la determinazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica viene effettuata facendo riferimento al prezzo del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del trimestre considerato per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Ne deriva che la verifica della sussistenza del requisito dell'incremento del costo per kWh dell'energia elettrica prodotta e autoconsumata deve avvenire assumendo, come parametro iniziale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2019 per la produzione di energia elettrica autoconsumata e, come parametro finale, il prezzo unitario del combustibile effettivamente sostenuto in relazione ai consumi del primo trimestre 2022 per la produzione di energia elettrica autoconsumata. Con riferimento alla fattispecie in esame, nel 2019, secondo quanto rappresentato dall'interpellante, il contratto non aveva ancora avuto esecuzione e l'impianto di "trigenerazione", alimentato a gas metano, è entrato in funzione solo nel 2020. Pertanto, non essendo disponibile il prezzo del combustibile relativo al 2019, come precisato con la circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, par. 2.1, (avente ad oggetto i crediti d'imposta per l'acquisto del gas riconosciuti alle imprese neocostituite), il parametro iniziale da utilizzare per il calcolo dell'incremento deve essere individuato nel prezzo di riferimento del Mercato infragiornaliero (MIGAS), pubblicato dal Gestore mercati energetici (GME) del gas naturale, calcolato come media del primo trimestre 2019. Giova, altresì, ricordare che, in ordine agli obblighi certificativi da assolvere per la verifica della sussistenza dei requisiti, la circolare n. 20/E del 16 luglio 2022, al paragrafo 3.4, ha precisato che, nell'ipotesi di autoproduzione e autoconsumo dell'energia elettrica, la documentazione certificativa è rappresentata dalle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tal fine, nonché dalle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.