Con la risposta n. 151 dell'11 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale degli "Energy Point" incassati come attività di investimento. La definizione di reddito di capitale qualifica come tali tutti quei proventi che derivano da rapporti aventi per oggetto l'impiego di capitale secondo uno schema produttivo analogo a quello civilistico (cfr. articolo 820, comma 3, del codice civile, cioè i corrispettivi periodici che si ritraggono dalla cosa per il godimento che altri ne abbia). Nella categoria dei redditi diversi, che assume una funzione complementare anche con riferimento ai redditi di capitale, invece, sono inquadrati tutti i redditi che costituiscono guadagni di capitale. In aderenza a tali principi, l'articolo 67, comma 1, del Tuir distingue le tipologie di redditi diversi in natura finanziaria prevedendo quattro disposizioni di tipo analitico [lettere da c) a c-quater)] ed una quinta disposizione con funzione di chiusura [lettera c-quinquies)]. La disposizione contenuta nella citata lettera c-quinquies) risponde ad una funzione di chiusura, essendo volta a includere tra i redditi diversi tutte quelle plusvalenze e quei proventi di natura finanziaria che potrebbero altrimenti sfuggire all'imposizione perché non inquadrabili in alcuna delle lettere precedenti del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir. Più precisamente, in base a tale lettera, costituiscono redditi diversi «le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto». Tale norma contempla due distinte fattispecie: - la prima riguarda le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso ovvero la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari. Questa disposizione si pone con funzione di chiusura rispetto alla lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir, in quanto volta a evitare che il contribuente si possa sottrarre a quella previsione impositiva ricorrendo all'espediente di far circolare, in luogo dei titoli e certificati ivi previsti, i crediti pecuniari ed i rapporti rappresentati da detti titoli e certificati; - la seconda ha ad oggetto i differenziali positivi o negativi in dipendenza di un evento incerto e si pone quale norma di chiusura rispetto alla successiva lettera c-quater), in quanto finalizzata ad evitare che i differenziali positivi dei contratti derivati, conseguiti mediante la cessione o l'estinzione anticipata di tali contratti, o degli altri contratti aleatori di natura finanziaria, non inquadrabili nella stessa lettera c-quater) perché privi delle caratteristiche richieste da tale disposizione, possano sfuggire a imposizione. Ai fini della quantificazione, l'articolo 68, comma 9, del Tuir prevede che «le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell'art. 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi». Orbene, nel caso esaminato dall'Amministrazione finanziaria, l'accredito degli Energy Point, la cui conversione comporta il conseguimento del provento, in sostanza risulta collegato alla produzione di energia elettrica dell'impianto noleggiato e prescinde dal "canone" versato "una tantum". Pertanto, tenuto conto che l'eventuale provento realizzato è condizionato ad un evento incerto, quale l'andamento della produzione di energia prodotta dall'impianto, appare corretto ritenere che lo stesso possa rientrare tra redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, nei termini sopra illustrati. Ne consegue l'obbligo di indicare tali redditi nella Sez. IIA del quadro RT del Modello Redditi PF. Si ricorda, inoltre, che, ai soli fini del monitoraggio fiscale, sarà necessario compilare il quadro RW al fine di indicare l'attività estera di natura finanziaria detenuta.