Ministero della Giustizia - Decreto 22 dicembre 2021 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 il decreto 22 dicembre 2021 del Ministero della Giustizia che individua le modalità di presentazione telematica dei modelli di cui all'articolo 5-sexies, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, a norma del comma 3-bis del medesimo articolo. In particolare l’articolo 5-sexies comma 3 richiamato dispone che, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione attestante: - la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, - l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, - l'ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, - la modalità di riscossione prescelta, nonché a trasmettere la documentazione necessaria. La dichiarazione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione. Modalità di presentazione La dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all'indirizzo https://pst.giustizia.it. Il creditore delle somme liquidate, anche a mezzo di incaricato, accede alla piattaforma informatica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni richieste dai modelli approvati. Entrata in vigore Le disposizioni previste dal decreto si applicano ai decreti depositati successivamente alla data del 1° gennaio 2022.